Rapporti di lavoro

Cigs «allargata» per le aziende di rilevante interesse strategico nazionale

di Mauro Marrucci

A regime la normativa di sostegno per le aziende di rilevante interesse strategico nazionale che abbiano fatto ricorso alla Cigs. Con l'approdo in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - 6 marzo 2017, n. 54 del Decreto interministeriale 29 dicembre 2016, n. 98189, sono state dettate le disposizioni attuative per l'applicazione dell'articolo 42, commi 3 e 4-bis del Dlgs n. 148/2015. Pertanto, le imprese che abbiano provveduto a concludere e sottoscrivere accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, possono essere autorizzate:

- all'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del Dlgs n. 148/2015;
- alla reiterazione della concessione, per 24 mesi, del contributo di cui all'articolo 6, comma 4, del Dl n. 510/1996, nel caso d'impiego del contratto di solidarietà.

Le provvidenze aggiuntive sono limitate ad una spesa di 4 milioni di euro per il 2016, 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione e soggette a monitoraggio da parte dell'Inps.
La materia è peraltro già stata affrontata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la recente circolare 13 febbraio 2017, n. 3.

In particolare, le aziende che hanno fatto ricorso alla Cigs, come selezionate dal decreto,
possono presentare telematicamente – secondo le modalità indicate nella prassi richiamata – una specifica istanza per superare i limiti temporali ammessi in termini ordinari, per la durata e alle condizioni certificate dalla Commissione di cui all'articolo 42, comma 4, del Dlgs n. 148/2015. Ciò sarà possibile ove il piano industriale preordinato all'intervento dell'ammortizzatore presenti condizioni per un rapido riassorbimento del personale sospeso o impiegato a orario ridotto oltre all'impegno volto a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento, ulteriori interventi, compresa la formazione e riqualificazione dei lavoratori, tali da assicurarne la rioccupazione. Allo scopo si rende necessaria la stipula di un ulteriore accordo sindacale per verificare la volontà delle parti alla prosecuzione della Cigs e stabilirne i criteri tecnici. Nella circostanza l'intervento dell'ammortizzatore è previsto tramite pagamento diretto a carico dell'Inps e applicazione della contribuzione addizionale in ragione del 15 per cento.

Per altro verso, le imprese che abbiamo fatto ricorso al contratto di solidarietà difensivo, già concluso o tuttora in corso, già destinatarie dell'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 4, del Dl n. 510/1996 potranno chiedere la reiterazione della provvidenza - consistente nella riduzione contributiva in misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati ad una contrazione dell'orario di lavoro superiore al 20 per cento - per un massimo di 24 mesi.

Entrambe le istanze, da presentare entro il 20 aprile 2017, saranno istruite nell'ordine cronologico di inoltro e, al ricorrere delle condizioni, verranno autorizzate con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze.

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