L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Naspi e qualifica di procuratore

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Un lavoratore dipendete a tempo indeterminato viene licenziato per giustificato motivo oggettivo. Prima del licenziamento è stato nominato procuratore speciale, senza compenso, presso altra società (srls). Chiedo conferma che la qualifica di procuratore senza compenso non precluda il diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione Naspi.

Per poter fruire della NASpI i lavoratori devono: a) aver perduto involontariamente l’occupazione b) possedere tutti i seguenti requisiti: • essere in stato di disoccupazione; • essere in grado di far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione; • essere in grado di far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. La qualifica di procuratore speciale senza compenso non pare sia incompatibile con la intera percezione della NASpI. Nel caso invece di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4.800,00 euro, 8.000 se parasubordinato) la prestazione si mantiene in misura ridotta ma il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre dalla attività. La riduzione è pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio della attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

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