L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contratto di solidarietà e licenziamenti

di Marrucci Mauro

La domanda

Una società è in solidarietà fino a metà Aprile e alla fine di Aprile riceverà lo sfratto esecutivo dello stabile, pertanto venendo meno la struttura in particolare per l'unità di produzione dovrà essere avviata la procedura per i licenziamenti collettivi. Mi chiedevo se era possibile iniziare la procedura in modo tale che termini con la stessa data dello sfratto senza che si perda la solidarietà o si incorra in errori di procedura.

Anche dopo la sua rivisitazione per mano del D.Lgs. n. 148/2015, il contratto di solidarietà rimane un istituto che, per il tramite di un accordo sindacale, realizza una forma di solidarietà tra lavoratori i quali accettano una riduzione dell’orario di lavoro - e della corrispondente retribuzione – al fine di riassorbire eccedenze di personale, con la corresponsione ai medesimi di un trattamento di integrazione salariale nella misura di un determinato ammontare del trattamento economico perso a seguito della predetta riduzione di orario, previa specifica autorizzazione emanata con decreto ministeriale. Proprio per la sua natura l’accordo sindacale che preordina l’istituto impone, nel corso della sua vigenza, il divieto per il datore di lavoro di operare riduzioni di personale. Eventuali licenziamenti, oltre che annullabili per difetto di giustificato motivo, potrebbero infatti consentire il ricorso alla procedura di cui all’art. 28, legge n. 300/70, in materia di comportamento antisindacale, in quanto la stipulazione dell’accordo – violato da parte datoriale – avrebbe impegnato la rappresentatività e la credibilità del sindacato. Ne deriva che durante il contratto di solidarietà l’azienda non possa effettuare licenziamenti per ragioni di carattere economico. A tale soluzione, tuttavia, si individua una deroga dettata dall’art. 4, comma 4, del D.M. n. 94033/2016. Secondo tale disposizione, nel corso del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà - al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale - è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo solo con la non opposizione dei lavoratori. Per quanto qui espresso non risulta quindi possibile aprire la procedura di licenziamento collettivo durante la vigenza del contratto di solidarietà, salvo che non si abbia la certezza di raggiungere un accordo che individui criteri di carattere non oppositivo. Per effettuare il licenziamento collettivo, pertanto, sarebbe necessaria la preventiva, anticipata conclusione del contratto di solidarietà con un accordo in tal senso.

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