Rapporti di lavoro

Eventi sismici: per la sospensione delle ritenute d’imposta occorre la domanda

di Antonio Carlo Scacco

In attesa della predisposizione da parte dell'Inps delle necessarie procedure telematiche, per ottenere la sospensione delle imposte sui redditi operate mediante ritenute alla fonte a titolo di acconto, i soggetti sostituiti dall'Inps delle zone terremotate dovranno presentare una apposita istanza cartacea: lo precisa lo stesso istituto nel messaggio 767 diffuso lo scorso 21 febbraio.

I soggetti interessati sono quelli che avevano la residenza in uno dei comuni danneggiati dagli eventi sismici dell'agosto e dell'ottobre scorso (l'elenco completo è contenuto nel messaggio) e che percepiscono erogazioni sulle quali l'Inps opera le ritenute a titolo di imposta: pensione o assegno ad essa equiparata, prestazione a sostegno del reddito o retribuzione. Le ritenute sospese sono quelle relative al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 novembre del corrente anno.

L’istanza (al momento, come anticipato, da presentare su carta) dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modello allegato al messaggio e presentata alla sede Inps territorialmente competente. Una volta completata positivamente l'istruttoria, la sospensione sarà effettuata dalla prima rata utile successiva alla data di presentazione e fino al mese di novembre 2017, direttamente sulla prestazione a favore del soggetto richiedente ovvero, in caso di plurititolarità, su ciascuna prestazione assoggettata a ritenute Irpef.

È bene avvertire che si tratta di sola sospensione del versamento e non di abbuono. Pertanto le trattenute oggetto di sospensione dovranno essere prelevate interamente e in unica soluzione sulle prestazioni in pagamento entro la data del 16 dicembre prossimo. Ove ci fosse incapienza, il sostituito dovrà procedere al pagamento del residuo debito d'imposta direttamente all'agenzia delle Entrate.

La nota dell'istituto precisa altresì che le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari, ma non ancora versate alle Entrate alla data della domanda, saranno rimborsate alla prima rata utile. Le imposte già versate, invece, saranno definitivamente acquisite alle casse dell'erario.

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