Rapporti di lavoro

Uso dei tachigrafi: la corretta formazione limita la responsabilità dell’impresa

di Antonio Carlo Scacco

La circolare del ministero delle Infrastrutture e Trasporti 13 febbraio 2017, protocollo 2720 R.U. contiene le necessarie disposizioni esplicative ed applicative del decreto dirigenziale protocollo 215 del 12 dicembre scorso, emanato dal medesimo dicastero, avente a oggetto la regolamentazione dei corsi di formazione curati dalle imprese di autotrasporto (in conto terzi e in proprio) circa il corretto utilizzo dei tachigrafi digitali e analogici da parte dei loro dipendenti. L'onere per le imprese di garantire la necessaria formazione circa l'uso di tali apparecchiature deriva dall'articolo 33 del regolamento Ue 165/2014, in vigore dal 2 marzo 2016, il quale stabilisce altresì (comma 3) la generica responsabilità delle imprese di trasporto per le infrazioni commesse dai loro conducenti.

Si tratta di responsabilità oggettiva che viene tuttavia temperata, sempre a mente dell'ultimo periodo della norma citata, richiamando la facoltà degli Stati membri di limitare la responsabilità dell'impresa all'infrazione della norma che impone di garantire ai propri conducenti formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi. In altre parole, si può limitare la responsabilità oggettiva dell’impresa per le infrazioni commesse dai propri conducenti ove quest'ultima assolva correttamente all'obbligo formativo nei loro confronti.

Restano naturalmente ferme le altre principali ipotesi sanzionatorie, sempre direttamente riferibili all'impresa a causa della loro rilevanza, configurabili nei casi di retribuzione del conducente erogata in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate. Il decreto dirigenziale di cui in premessa assolve precisamente al compito di individuare un quadro di regole certe ed uniformi per l'erogazione dei corsi di formazione e le connesse modalità di istruzione dei conducenti nonché regole e tempistiche certe per l'esercizio della attività di vigilanza e controllo da parte delle imprese. È bene evidenziare che tale formazione non costituisce un obbligo per la impresa ma, per quanto sopra argomentato, un onere il cui assolvimento è fortemente consigliabile.

Destinatari dei corsi di formazione sono i conducenti che prestano servizio, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto di lavoro, a favore di imprese che utilizzano veicoli soggetti all'obbligo di installazione del tachigrafo. I corsi potranno essere erogati da specifici soggetti in possesso dei requisiti richiesti (articolo 3 del decreto): ad esempio le autoscuole, gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per i trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi, e le stesse imprese di autotrasporto purché aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato. I corsi dovranno avere durata non inferiore a 8 ore complessive, eventualmente suddivisi in moduli su più giornate, ciascuno di durata non inferiore a 2 ore. Al termine del corso viene rilasciato dal soggetto erogatore un apposito certificato individuale di partecipazione (in tre copie, una delle quali per l'impresa che ha avviato il partecipante al corso di formazione), avente una validità di cinque anni dalla data di emissione.

Circa gli oneri di istruzione, si precisa (articolo 7) che essi attengono all'obbligo in capo all'impresa di impartire ai conducenti le indicazioni necessarie per assicurare il pieno rispetto dei precetti regolamentari. Le istruzioni possono essere impartite verbalmente, ma è consigliabile la forma scritta a fini probatori in caso di verifiche, accertamenti o contestazioni. A tal fine le imprese forniscono ai conducenti un documento, redatto in forma libera e da questi controfirmato, contenente le norme di comportamento alle quali i conducenti dovranno attenersi per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e di riposo e circa il corretto uso del tachigrafo.

Infine, circa l'adempimento delle attività di controllo da parte dell'impresa, il decreto prescrive l’adozione di una procedura di verifica standard da attivare all'atto dello "scarico" della memoria del tachigrafo (operazione da eseguire al massimo ogni novanta giorni). La verifica consiste nella analisi approfondita dell'attività del conducente e nella conseguente redazione di un resoconto, debitamente controfirmato dal conducente medesimo, da conservare per almeno un anno dalla data di redazione.

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