Rapporti di lavoro

Istruzioni per le domande di Cigs prolungata e i contratti di solidarietà

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone


Arrivano dal ministero del Lavoro, con la circolare 3/2017 diffusa ieri, le indicazioni utili alle imprese per presentare le domande di integrazione salariale straordinaria oltre il limite complessivo massimo dei 24 mesi nel quinquennio mobile (articolo 4, comma 1, del Dlgs 148/2015), nonché al di là dei limiti previsti per le singole causali di riorganizzazione aziendale e per contratto di solidarietà. Si tratta di una specifica disposizione introdotta dal Dlgs 185/2016, correttivo dei decreti attuativi Jobs act.
È possibile chiedere la prosecuzione dei trattamenti Cigs già in corso, se le imprese che presentano la domanda:
sono considerate di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, per l'attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno la sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui operano;
hanno sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015, il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di durata stabiliti dal Dlgs 148/2015;
si sono impegnate a realizzare, durante il periodo di prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione dei lavoratori interessati.
In aggiunta ai punti indicati, il piano industriale deve, inoltre, agevolare un rapido riassorbimento del personale sospeso o impiegato a orario ridotto.
Queste condizioni devono essere presenti congiuntamente.
La domanda può essere inoltrata da una delle parti che hanno sottoscritto l'intesa in sede governativa. È inoltre necessario un accordo, anche in sede sindacale, che consenta di verificare sia la volontà delle parti di proseguire la Cassa sia la presenza di ulteriori elementi formali (elenco lavoratori, modalità di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro).
I soggetti coinvolti devono preventivamente verificare l'eventuale possibilità di ricorrere alla Cigs secondo l'ordinaria normativa contenuta nel testo unico sugli ammortizzatori sociali (Dlgs 148/2015). Laddove emergesse la percorribilità di detti strumenti, la domanda di prosecuzione della Cassa va inoltrata con riferimento alla parte di integrazione salariale residua necessaria per il completamento del piano industriale. L'istanza - in bollo- va trasmessa al ministero del Lavoro e delle politiche sociali, all'indirizzo di posta certificata dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it.
La domanda deve essere presentata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale 98189/2016.
Il ministero precisa che l'istruttoria delle domande seguirà l'ordine cronologico di invio delle Pec. Per il finanziamento dell'operazione sono previste risorse contingentate; ai fini del rispetto dei relativi limiti di spesa, il trattamento di integrazione salariale sarà erogato ai lavoratori direttamente dall'Inps.
Per bilanciare i costi dell'operazione, le imprese autorizzate alla prosecuzione della Cigs sono tenute a versare un contributo addizionale nella misura del 15% della retribuzione persa dal personale interessato dalla sospensione o dalla riduzione dell'orario di lavoro.
Nella circolare il ministero fornisce anche le istruzioni per richiedere la continuazione degli sgravi sui contratti di solidarietà utilizzati e per i quali si è già usufruito della riduzione contributiva (articolo 6, comma 4, del Dl 510/1996). La reiterazione della facilitazione – cui possono accedere le imprese con le caratteristiche sopra descritte - si deve riferire a un periodo di solidarietà che può essere concluso o meno al momento della presentazione della domanda.
Sarà possibile ottenere una riduzione contributiva pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. Il prolungamento della facilitazione non può eccedere, nell'unità produttiva, i 24 mesi.
L'istanza, in bollo, si può presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 98189/2016, solo tramite Pec (sgravicds@pec.lavoro.gov.it) fornendo, tra l'altro, una stima della decontribuzione, la copia dell'accordo e una relazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto di regolamentazione. Nella domanda va indicato altresì, il numero dei lavoratori coinvolti, le modalità di riduzione dell'orario di lavoro applicate e un elenco dei lavoratori con la percentuale individuale di riduzione oraria.

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