Rapporti di lavoro

Telecamere senza autorizzazione per il datore di lavoro domestico

di Virginio Villanova

Il datore di lavoro domestico che nella propria abitazione intende installare delle telecamere, non è tenuto a richiedere l'autorizzazione all'Ispettorato territoriale del lavoro stante la natura non produttiva della sua attività; è quanto chiarisce l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota 8 febbraio 2017 prot. n. 1004.
Tutela del patrimonio aziendale e divieto di controllo a distanza dei lavoratori, senza dimenticare il sempre più garantito diritto alla riservatezza, sono le spinte contrapposte che richiedono l'intervento dell'Ispettorato del lavoro quale regolatore e tutore dei diversi interessi.
Il divieto dei controlli a distanza impedisce al datore di lavoro di monitorare l'attività dei propri dipendenti tramite telecamere. Tuttavia, il non meno importante interesse alla tutela del patrimonio aziendale, per evitare o limitare furti o danneggiamenti, consente, con determinati limiti, di installare le telecamere anche nei luoghi di lavoro, a condizione che non violino i divieti posti a tutela del lavoratore, garantiti fermamente dallo Statuto.
L'Ispettorato territoriale di Udine, con un quesito, chiede se sia possibile rilasciare l'autorizzazione anche a un privato cittadino, che ha installato le telecamere nella propria abitazione, dove impiega anche un lavoratore domestico.
L'Ispettorato nazionale riporta un escursus normativo molto dettagliato in tema di datore di lavoro domestico e di lavoro domestico, soffermandosi, a più riprese, sui caratteri di specialità del rapporto di lavoro.
Dall'ambito dei soggetti, il datore di lavoro non è imprenditore e non ha un'organizzazione produttiva; dall'ambito del rapporto, siamo in presenza di un contratto di lavoro per il quale non trovano applicazione tutta una serie di norme riferite ordinariamente al lavoro subordinato.
Il pensiero va immediatamente alle ipotesi di risoluzione del rapporto e alla natura fiduciaria che lo contraddistingue. Inoltre, il fatto di svolgersi all'interno di un contesto familiare, lo rende "speciale" anche per questo e lo sottrae alle disposizioni dello Statuto dei lavoratori di cui alla legge n. 300/70.
Per tale ragione, si conviene che l'autorizzazione all'installazione delle telecamere (prevista appunto dall'art.4 dello Statuto) non deve essere richiesta dal datore di lavoro domestico, stante il carattere non produttivo del luogo di lavoro, a cui invece fa direttamente riferimento la legge n. 300/70.
In altri casi (si pensi all'art. 8 dello Statuto sul divieto d'indagini personali) la legge n. 300/70 trova applicazione nei confronti del lavoratore domestico in ragione del fatto che una soluzione diversa avrebbe ingiustificatamente ridotto le tutele rispetto agli altri lavoratori senza che vi sia una relazione diretta con il particolare tipo di attività.
Detto questo, occorre ribadire che la specialità del rapporto non fa venire meno le tutele previste (per tutti, lavoratori e non) del diritto alla riservatezza , con l'obbligo a carico del datore di lavoro di segnalare la presenza e il funzionamento delle telecamere e di trattare i dati raccolti nel rispetto dei vincoli imposti dal d.lgs. n. 196/2003.

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