Rapporti di lavoro

Collaborazioni, nessuna proroga per la Dis-coll nel 2017

di Pietro Gremigni

L'Inps, con messaggio 626/2017 dell'8 febbraio, interviene per comunicare che per i casi di perdita del lavoro da parte dei collaboratori coordinati e continuativi intervenuta nel corso del 2017 non sarà possibile presentare domanda di Dis-coll all'Inps in quanto la stessa prestazione non è stata prorogata. Rimane ferma la possibilità di domanda per gli eventi di disoccupazione del 2016, entro i termini previsti.

La Dis-coll
La Dis-coll è una prestazione riconosciuta dal 2015 al 2016 ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
La Dis-coll, rapportata al reddito medio mensile dell'anno di perdita del lavoro e dell'anno precedente, è pari al 75% dello stesso reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore all'importo di euro 1.195 mensili, annualmente rivalutati. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1.300.
La Dis-coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi
di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro fino al predetto evento.

Eventi 2017
Nel caso di perdita dell'attività nel corso del 2017 gli interessati non potranno fare domanda all'Inps per ottenere la Dis-coll dal momento che, dice il messaggio, non è intervenuta alcuna disposizione normativa di proroga della prestazione per gli eventi di disoccupazione intervenuti all'anno 2017. L'Inps respingerà in automatico qualsiasi domanda pervenuta.

Eventi 2016
Rimangono invece attivi i canali per la presentazione - nel rispetto dei termini previsti e secondo le consuete modalità - delle domande di indennità Dis-coll relative agli eventi di disoccupazione verificatisi entro la data del 31 dicembre 2016. Pertanto la richiesta di Dis-coll va presentata all'Inps in via telematica, entro il termine di decadenza
di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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