L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Gli obblighi per distaccare i lavoratori nella Ue

di Andrea Costa

La domanda

Le nuove norme che hanno recepito la Direttiva Ue n. 67/2014, modificano (in parte) gli aspetti operativi del distacco in Italia di lavoratori esteri (UE), rendendo necessaria la comunicazione al ministero del Lavoro dell'inizio del distacco entro le ore ventiquattro del giorno precedente. Quali sono gli ulteriori adempimenti di carattere amministrativo, retributivo, previdenziale ed assicurativo sia nel caso sopra ipotizzato che nell'eventualità che il distacco avvenga dall'Italia verso un altro Stato membro dell'Unione?

Con il recepimento della direttiva 2014/67/UE ad opera del d.lgs. 17 luglio 2016, n. 136 diversi nuovi adempimenti sono già in vigore e altrettanti saranno in vigore dal 26 dicembre p.v. Senza soffermarsi sulle condizioni di genuinità del distacco previste dall’art. 3 del decreto in commento e alle condizioni di lavoro ed occupazione di cui all’art. 4, l’articolo 10 del d.lgs. n. 136/2016 prevede diverse tipologie di nuovi adempimenti che si possono sinteticamente distinguere in: - obblighi di comunicazione, - obblighi di conservazione della documentazione, - obblighi di designazione di referenti sul territorio, e la cui violazione è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal seguente art. 12. Gli obblighi di comunicazione sono stati definiti dal DM 10 agosto 2016 pubblicato in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2016, operativi dal dal 26 dicembre p.v. La società distaccante estera dovrà utilizzare il modello “UNI_Distacco_UE” per comunicare telematicamente, entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio, l’attivazione del distacco, ovvero, entro 5 giorni, le successive variazioni. La seconda e la terza categoria di adempimenti sono già in vigore dal 22 luglio u.s., anche se la procedura di comunicazione telematica non è ancora operativa. Sempre l’impresa distaccante estera ha l’obbligo di conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 152/1997, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile. Infine occorre obbligatoriamente designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti e di un referente con poteri di rappresentanza che tenga, per tutto il periodo del distacco, i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali. Queste le nuove norme previste per i distacchi dall’estero in Italia, riguardo le modalità di recepimento della direttiva da parte di altri Paesi Ue occorre andare a verificare le singole legislazioni. Dunque in caso di distacchi dall’Italia all’estero occorre consultare un consulente locale che illustri la relativa procedura che la società italiana distaccante deve seguire. E’ importante evidenziare che quanto stabilito dal decreto legislativi richiamato trova applicazione sia con riferimento ai distacchi da Paesi UE, sia da Paesi extraUe, sebbene in questo ultimo caso siano previste delle eccezioni.

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