Rapporti di lavoro

Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici anche per gli assunti a termine

di Luca Vichi

Con la circolare 25 del 6 febbraio 2017 l'Inps fornisce le istruzioni amministrative e operative con riferimento alle prestazioni ordinarie (assegno ordinario e finanziamento di programmi formativi) erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.

Fondamento e adeguamenti normativi
Tale fondo trova il proprio fondamento nel decreto interministeriale 78459/2014 che ha adeguato la disciplina del preesistente fondo, istituito con decreto interministeriale 33/2011, alle disposizioni della legge 92/2012.
In considerazione della conformità del decreto interministeriale 78459 alle disposizioni dell’articolo 26, comma 7, del Dlgs 148/2015, l'Inps precisa come non risulti necessario alcun adeguamento ulteriore. I rinvii alla legge 92/2012 devono intendersi pertanto riferiti alle corrispondenti norme del Dlgs 148/2015.

Prestazioni ordinarie
Ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto interministeriale 78459/2014 il fondo è chiamato in via ordinaria ad assicurare le seguenti prestazioni:
• il finanziamento di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea;
• il finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al fondo, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente (assegno ordinario).

Soggetti beneficiari
Alle prestazioni del fondo di solidarietà sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, siano essi a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, compresi gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con la sola esclusione dei lavoratori dirigenti. Non è richiesta alcuna anzianità aziendale.

Misura e durata degli interventi ordinari
Con specifico riferimento ai programmi formativi la circolare 25/2017 precisa come la misura del finanziamento richiesto, che non può avere una durata superiore a 12 mesi, sia pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione dei programmi formativi, ridotta degli eventuali finanziamenti erogati da Fondi nazionali e/o comunitari (paga oraria individuata dalla contrattazione collettiva).
L'assegno ordinario invece spetta in misura pari all'integrazione salariale, al netto della riduzione del 5,84 per cento. Si tratta quindi di un importo pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali, nei limiti dei massimali previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria.
L'intervento, a norma di legge, non può avere una durata inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. A ogni modo la domanda di accesso alla prestazione di assegno ordinario non può riguardare interventi di durata superiore ai 12 mesi.

Nota bene: le domande di accesso all'assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate esclusivamente in via telematica non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Assegno ordinario e contributo addizionale
In caso di fruizione della prestazione di assegno ordinario è previsto l'obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un contributo addizionale in misura non inferiore all'1,50 per cento, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

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