Rapporti di lavoro

Per versare il contributo addizionale Cig si fa riferimento al periodo di paga

di Antonio Carlo Scacco

La circolare Inps 9 del 19 scorso completa il quadro delle istruzioni operative sulla applicazione del decreto legislativo 148/2015, recante il riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Il paragrafo 5 della circolare prende in considerazione il nuovo assetto della contribuzione addizionale, profondamente rivisto rispetto alla previgente disciplina. Le sostanziali modifiche intervenute derivano dalla impostazione scelta dal legislatore delegante (legge 183/2014), tendente a collegare il relativo finanziamento da parte dell'impresa all'effettivo utilizzo dei trattamenti di integrazione.

L’impostazione, recepita dal legislatore delegato, ha prodotto due conseguenze di rilievo: da un lato la contribuzione si calcola ora sulla retribuzione globale “persa”(non più, come accadeva in precedenza, sull'integrazione); dall'altro la aliquota applicata si modula in funzione dell'effettivo utilizzo dei trattamenti nel corso del quinquennio mobile. Più in particolare, la misura è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per i periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti sino a 52 settimane in un quinquennio mobile. Oltre tale limite e fino a 104 settimane l'aliquota sale al 12%; al 15% per i trattamenti che eccedono tale soglia.

Le nuove misure si applicano, se non diversamente indicato, ai trattamenti di integrazione salariale (tutte le tipologie di cassa integrazione, inclusa quella in deroga) richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ossia al 24 settembre 2015, anche se aventi a oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati precedentemente.

In alcuni casi specifici, richiamati dal ministero del Lavoro nella circolare 30/2015, continua ad applicarsi la vecchia disciplina: per la proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre del 2015, nonché per le istanze relative al secondo anno di programmi di cessazione biennali di attività presentate dopo il 24 settembre 2015. A questi casi si aggiungono quelli concernenti consultazioni sindacali o verbali di accordo di sospensione/riduzione orario intervenuti entro il 23 settembre 2015, le cui domande di integrazione siano state presentate tra il 24 settembre ed il 31 ottobre 2015 (chiarimento con nota 21 dicembre 2015 del ministero del Lavoro).

Come ha ricordato il ministero nella circolare 24/2015, in alcuni casi specifici il contributo addizionale non è dovuto. In particolare per gli interventi di Cig concessi per eventi oggettivamente non evitabili, dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale o dalle grandi imprese in crisi soggette ad amministrazione straordinaria, nonché dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'attività aziendale che accedano, dal 1° gennaio 2016, al trattamento di Cigs.

Rilevanti novità si registrano circa il momento impositivo. Precedentemente l'impresa anticipava i trattamenti e versava il contributo addizionale in sede di conguaglio delle prestazioni. Sotto la vigenza della nuova disciplina il momento impositivo fa invece riferimento al periodo di paga (si assume la retribuzione globale spettante per le ore non prestate). Nello specifico, l'obbligo di pagamento decorre dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione. Operativamente:
a) nel flusso Uniemens relativo al mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l'azienda deve esporre sia il contributo addizionale del mese, sia quello riferito al periodo compreso tra la data di inizio della sospensione/riduzione ed il provvedimento di concessione;
b) dal secondo mese successivo all'autorizzazione, l'azienda proseguirà nella esposizione mensile del contributo addizionale calcolato su ogni periodo di paga.
Così se l'evento Cig inizia il 10 maggio 2016 e l'autorizzazione arriva il 5 agosto successivo, l'azienda espone nel flusso Uniemens di settembre 2016 il contributo addizionale relativo al periodo 10 maggio – 30 settembre, e nei flussi dei mesi successivi (da ottobre 2016) i contributi addizionali relativi a ciascun mese.

Come anticipato cambia anche la base impositiva che ora fa riferimento alla “retribuzione persa”, ossia quella che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato normalmente, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive (nel flusso Uniemens si valorizza nell'elemento “DifferenzeAccredito”). Per agevolare il calcolo, la circolare 9/2017 riporta utili algoritmi di calcolo applicabili ai rapporti a tempo pieno, distinguendo i lavoratori con retribuzione mensilizzata, oraria o giornaliera, quelli assunti/cessati o che abbiano cambiato la qualifica nel corso del mese (figure da 1 a 4 dell'allegato 1). Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, la retribuzione teorica da indicare va corrispondentemente ridotta. Anche in questo caso si forniscono utili e pratici algoritmi di calcolo (v. figure da 5 a 7 dell'allegato 1).

Un caso particolare di retribuzione persa è rappresentato dai contratti di solidarietà. Infatti in tale evenienza il trattamento retributivo si determina inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi intervenuti nei sei mesi antecedenti la stipula del contratto (articolo 21 del decreto legislativo 148/2015). Ne segue, precisa la nota dell'Istituto, che sia gli aumenti retributivi fissati da accordi aziendali stipulati nel corso dei sei mesi precedenti la stipula, sia quelli intervenuti nel corso della sua esecuzione, non entrano nella base impositiva del contributo, né si considerano ai fini della determinazione della retribuzione persa. Un nuovo elemento istituito nella sezione “DenunciaIndividuale/DatiRetributivi”, denominato “AumRetrCIGS”, accoglierà la misura mensile di tali aumenti.

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