Rapporti di lavoro

Cigs: rimborso del Tfr soltanto per il contratto di solidarietà

di Mauro Marrucci

Il trattamento di fine rapporto maturato in costanza di Cigs è riconosciuto soltanto per la causale del contratto di solidarietà. La materia è riepilogata dall'Inps con la circolare 19 gennaio 2017, n. 9.

L'articolo 46, comma 1, lett. c) del dlgs n. 148/2015 ha abrogato la legge n. 464/1972, la quale, all'articolo 2, comma 2, prevedeva che, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende potessero richiedere alla Cassa integrazione guadagni il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto riferite agli interessati, limitatamente a quanto maturato durante il predetto periodo.

Con esclusivo riferimento alla causale del contratti di solidarietà, l'art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015 ha invece stabilito che le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro siano poste a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

Pertanto le aziende che facciano ricorso al contratto di solidarietà potranno continuare a recuperare le quote di Tfr maturate dai lavoratori operandone il conguaglio sulla denuncia UniEmens. A tal fine dovranno esporre, a partire dalle denunce di competenza del mese di marzo 2017, nell'elemento CausaleACredito di DatiRetributivi/AltreACredito, il nuovo codice “L045”, avente il significato di “Quote TFR ex art. 21, co. 5, D.Lgs. n. 148/2015”.

In ragione dell'abrogazione richiamata, con esclusivo riferimento alle causali Cigs di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale le quote di trattamento di fine rapporto restano invece a carico del datore di lavoro. Tuttavia per quanto precisato dal ministero del Lavoro con la circolare 9 novembre 2015, n. 30 - integrata dalla nota del 21 dicembre 2015 - la previgente disciplina continuerà ad applicarsi per:

1. le domande presentate entro il 23 settembre 2015;
2. le domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015;
3. le domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015, relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.

Per altro verso, tenuto conto della posizione assunta dal Ministero del Lavoro con la circolare 2 febbraio 2016, n. 4, l'Inps con la circolare n. 9/2017, in riferimento alla Cig in deroga, ha confermato che il rimborso delle quote di Tfr maturate durante il periodo “ininterrotto” di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto stesso non possa essere rimborsato dall'Inps in assenza di disposizioni normative che ne prevedano l'indennizzo.

Pertanto, anche nell'ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di Cig in deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d'intervento di Cigs, sono erogabili a carico della Cassa integrazione guadagni solo le quote di Tfr maturate durante il periodo di intervento dell'integrazione salariale straordinaria.

Le quote di Tfr maturate durante il periodo di intervento della Cig in deroga rimangono quindi a carico del datore di lavoro.

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