Rapporti di lavoro

Focus su contribuzione previdenziale e «stipendi» fiscalmente imponibili

di Luca Vichi

Con il D.M. 22 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2017, n. 15, sono state definite le retribuzioni convenzionali da utilizzare nel corso dell'anno 2017 per il calcolo dei contributi e delle imposte dovute dai lavoratori italiani impiegati in Paesi stranieri.
Ciò in attuazione di quanto previsto dal DL n. 317/1987, convertito con modificazioni nella Legge n. 398/1987, e dal comma 8 bis, articolo 51 del TUIR.

Contribuzione previdenziale
L'articolo 1 del DL n. 317/1987 prevede che i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri, se ne ricorrono le condizioni, debbano essere obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale:

- assicurazione IVS;

- assicurazione TBC;

- assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

- assicurazione INAIL;

- assicurazione di malattia e maternità.

La contribuzione dovuta è determinata prendendo a base le predette retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto ministeriale entro il 31 gennaio di ciascun anno, sono determinate - precisa l'articolo 4 del DL 317/87 - con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.


Retribuzioni fiscalmente imponibili
Il comma 8 bis, articolo 51 del TUIR precisa che, in deroga alle disposizioni ordinarie che definiscono le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, in caso di attività prestata:

- all'estero;

- da dipendenti che nell'arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni;

- in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,

il reddito di lavoro dipendente è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali.


I datori di lavoro interessati
Questa specifica disciplina è rivolta a favore dei lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale, o da qui trasferiti per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extra comunitari:

- dai datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;

- dalle società costituite all'estero, con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359 primo comma, del codice civile;

- dalle società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

- dai datori di lavoro stranieri.

Frazionabilità
L'articolo 3 del decreto in commento precisa che, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate.

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