Rapporti di lavoro

Poco chiara la norma per la sospensione delle ritenute fiscali nelle aree terremotate

di Nevio Bianchi e Barbara Massara


Mentre la terra continua a tremare, le norme lasciano dubbi sull'individuazione dei soggetti che possono fruire della sospensione delle ritenute fiscali. In sede di conversione del decreto legge 189/2016, all'articolo 48 è stato inserito il comma 1 bis che, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 1 settembre 2016, riconosce la sospensione delle ritenute fiscali per il periodo 1 gennaio-30 settembre 2017. La sospensione viene limitata alle ritenute dei redditi di lavoro dipendente ed assimilato nonché ai redditi/compensi corrisposti dallo Stato.
Il dubbio nasce dall'espressione letterale utilizzata dalla norma, secondo cui “i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017”.
L'interpretazione letterale della norma induce a ritenere che il beneficio sia collegato in primis alla condizione del sostituto, che deve avere “il domicilio fiscale” in uno dei Comuni interessati. Posto che si tratta di una misura a beneficio del lavoratore e non del suo datore di lavoro/committente, e che quindi la residenza andrebbe verificata con riferimento al lavoratore, ed eventualmente in subordine con riferimento al sostituto, i dubbi nascono dal riferimento al domicilio fiscale del sostituto, posto che di regola, per una persona giuridica, il domicilio fiscale corrisponde alla sede legale.
Pertanto questa interpretazione letterale potrebbe condurre all'assurda situazione in base alla quale una società con sede legale a Roma, ma sede operativa ad Ascoli Piceno, non sarebbe nella condizione di accogliere le istanze dei suoi dipendenti per il riconoscimento della sospensione.
Ulteriore dubbio riguarda il neo introdotto comma 1 ter sempre dell'articolo 48 per il quale, con esclusivo riferimento ai comuni della “fascia B”, cioè quelli meno gravemente colpiti (per esempio Ascoli Piceno, Macerata), la sospensione delle ritenute è applicabile “limitatamente ai singoli soggetti danneggiati…”, cioè quelli che sono in possesso di una dichiarazione di inagibilità del fabbricato/casa di abitazione/studio. Anche qui è incerta l'individuazione del soggetto danneggiato, se debba essere il sostituto o il lavoratore.
E' pertanto urgente un intervento da parte dell'Amministrazione finanziaria, che chiarisca se il termine domicilio fiscale del comma 1 bis debba interpretarsi in modo estensivo come “sede legale o sede operativa” (al pari di quanto espressamente richiamato in entrambi i provvedimenti della sospensione) e se l'ulteriore condizione del danno richiesto dal comma 1 ter faccia riferimento al sostituto o al lavoratore.
L'urgenza nasce anche dal fatto che i mesi corrono, e le ritenute effettuate in ragione di un'interpretazione letterale (e prudenziale) della norma devono essere versate, non consentendo quindi di beneficiare della sospensione.

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