Rapporti di lavoro

Disabili, quote obbligatorie anche senza assunzioni

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Sono scattati ieri i nuovi obblighi in tema di collocamento mirato, a seguito delle modifiche apportate dal Jobs act alla legge 68/1999 sui disabili. Quindi, i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti non godono più della franchigia del previgente testo normativo, la quale consentiva loro di «congelare» l’inserimento di un lavoratore disabile finché non fosse stata realizzata una nuova assunzione.

Ma facciamo un passo indietro per comprendere meglio la portata della novità: prima dell’abrogazione da parte dell’articolo 3, del Dlgs 151/2015, la legge 68 (al comma 2, dell’articolo 3), stabiliva che «per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti (intesi come base di computo) l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni».

La modifica

Ora dal 1° gennaio di quest’anno, questa previsione è stata abrogata anticipando l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile contestualmente al raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili. Ora non c’è più alcuna condizione sospensiva correlata ad una nuova assunzione, una volta raggiunta la soglia limite.

I datori di lavoro pubblici e privati sono quindi obbligati ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette indicate dall’articolo 1, della legge 68, nel rispetto di questi criteri:

• il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all’1% riservato a vedove, orfani o profughi);

• due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

• un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Sempre dal 1° gennaio 2017 è stato previsto che le medesime disposizioni si applichino anche nei confronti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni non lucrative.

Occorre un’attenta valutazione circa la sussistenza dell’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato: infatti, va fatto riferimento non solo alle dimensioni dell’organico aziendale, inteso come numero dei dipendenti in forza ma, soprattutto, alle modalità di computo nonché alle specifiche ipotesi di esclusione di alcuni rapporti di lavoro (ad esempio, dei lavoratori apprendisti) ovvero collegate alla tipologia dell’attività esercitata, ritenuta particolarmente pericolosa e dunque non adatta all’inserimento di soggetti disabili.

Le conseguenze

Sul piano operativo, la nuova regola comporta due effetti: quei datori di lavoro che già si trovano nella fascia di organico da 15 a 35 dipendenti computabili dovranno provvedere a coprire la quota di riserva. Poiché il comma 1, dell’articolo 9, della legge 68 prevede che i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui è scattato l’obbligo, si ritiene che la decorrenza dei 60 giorni scatti a partire dal 1° gennaio 2017, ossia dall’insorgenza dell’obbligo medesimo (prima escluso se non nel momento in cui si realizzava una nuova assunzione, dopo essere entrati nella fascia in questione).

Allo stesso modo, i datori di lavoro che d’ora in poi supereranno la soglia dei 14 dipendenti dovranno seguire la stessa regola.

I datori di lavoro che dovessero avere in forza lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, potranno computarli nella quota di riserva - per effetto del comma 3-bis, dell’articolo 4, della legge 68 – qualora gli stessi abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento.

Le sanzioni

Sempre in tema di collocamento mirato, vale la pena ricordare come il Dlgs 185/2016 abbia innalzato gli importi sanzionatori in caso di mancata assunzione dei disabili. L’articolo 15, della legge 68/1999 stabilisce che, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere i disabili, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili all’azienda, la quota dell’obbligo, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento (al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili) di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

L’importo corrisponde a 153,20 euro per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella giornata: prima del Dlgs correttivo la sanzione era pari a 62,77 euro.

In compenso - in caso di violazione dell’obbligo - si applica la procedura di diffida prevista dal Dlgs 124/2004, con cui l’ispettore assegna un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.

Vedi Il monitoraggio e

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