Rapporti di lavoro

Esonero contributivo per gli autonomi under 40 in agricoltura

di Josef Tschöll

Si presenta ricco per il settore agricolo il pacchetto di misure varate con la legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016). Accanto alla esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, l'aumento delle percentuali di compensazione Iva (solo per animali vivi della specie bovina e suina), il ripristino dell'agevolazione fiscale relativa ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina (imposta di registro in misura fissa) e l'aumento degli stanziamenti del Fondo per il rilancio del comparto cerealico è stata inserita anche una misura per l'esonero contributivo a favore dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.

Soggetti beneficiari e durata dell'esonero
L'articolo 1, comma 344, della legge di bilancio dispone che, al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (indicati all'articolo 1 del Dlgs 99/2004) con un età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Ivs), per un periodo massimo di 36 mesi.
Trascorso il primo periodo di esonero totale di trentasei mesi, il beneficio contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professioni aventi i requisiti di età e di nuova iscrizione, nel 2017 possono dunque beneficiare di una riduzione totale e parziale dei contributi pensionistici per un periodo di cinque anni. La norma non condiziona questo beneficio allo svolgimento dell'attività in zone svantaggiate o montane.
Il secondo periodo del comma 344 prevede poi che l'esonero contributivo spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 601/1973, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate in base all'articolo 15 della legge 984/1977. Di conseguenza possono fruire del beneficio contributivo anche i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (con età inferiore a 40 anni) che si sono già iscritti durante il 2016, ma a condizione che si tratti di aziende che svolgono la loro attività in zone montane o svantaggiate. Per questi l'Inps dovrà dunque ricalcolare le rate di versamento dei contributi già spediti e/o versati.

Limitazioni per l'esonero
La norma condiziona poi l'esonero contributivo al divieto di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Inoltre il comma 345 introduce un ulteriore limite che è quello imposto dalla normativa in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo si applica nei limiti previsti dai regolamenti Ue 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Gli aiuti de minimis nel settore agricolo sono regolati, in particolare, dal regolamento Ue 18 dicembre 2013, numero 1408/2013.
Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è però molto inferiore rispetto a quello fissato nel regolamento Ue 1407/2013 (200.000 euro), sugli aiuti de minimis per la generalità delle imprese.

Beneficio contributivo solo parziale
La norma esonera i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali solamente dal versamento della contribuzione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs). Saranno dunque in ogni caso dovuti i contributi per l'Inail e di maternità. In attesa di un chiarimento ufficiale si ritiene che il contributo addizionale previsto dall'articolo 17 della legge 160/1975 possa rientrare nell'esonero perché dovuto per l'adeguamento delle pensioni dei coltivatori diretti e dunque riferito alla contribuzione pensionistica.

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