Rapporti di lavoro

Nuove comunicazioni obbligatorie per i distacchi transnazionali

di Andrea Costa

Dal 26 dicembre 2016 sono in vigore nuovi adempimenti per le società distaccanti che inviano in Italia in distacco e in trasferta i propri dipendenti nell'ambito di una prestazioni di servizi transnazionale.
Fermo restando l'obbligo dell'ottenimento del formulario A1 prima dell'inizio dell'assegnazione da Paesi nei quali trova applicazione la normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale e il rispetto delle procedure di immigrazione per i distacchi da Paesi terzi, il D.Lgs. n. 136/2016 di attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE richiede ora l'implementazione del sistema di comunicazioni definito dal D.M. 10 agosto 2016.
Nello specifico l'impresa estera distaccante ha l'obbligo di comunicare l'assegnazione al Ministero del lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco utilizzando il modello “UNI Distacco_UE”, disponibile sul sito del Ministero www.lavoro.gov.it, i cui dati vengono resi accessibili all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL.
La comunicazione preventiva contiene:
a)i dati identificativi dell'impresa distaccante;
b)il numero e generalità dei lavoratori distaccati;
c)la data di inizio, di fine e durata del distacco;
d)il luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
e)i dati identificativi del soggetto distaccatario;
f)la tipologia dei servizi;
g)la generalità e domicilio eletto del referente di cui al co. 3, lett. b);
h)le generalità del referente di cui al co. 4;
i)l'eventuale numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, laddove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.
La violazione degli obblighi di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato con un tetto massimo di 150.000 euro.
È possibile annullare la comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del primo periodo di distacco, mentre le modificazioni successive debbono essere comunicate entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
Durante il periodo del distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione è prescritto l'obbligo per l'impresa distaccante di:
i.conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
ii.designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.
Inoltre l'impresa distaccante ha l'obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali. La mancata nomina dei referenti – che possono comunque coesistere nel medesimo soggetto – comporta l'applicazione di apposite sanzioni.

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