Rapporti di lavoro

Doppio binario per la lotta al caporalato

di Antonio Carlo Scacco

In vigore dal 4 novembre, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del giorno precedente, la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante norme di contrasto dei fenomeni del lavoro nero nonché, dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura (il cd. caporalato).
L'articolato, licenziato dalla Camera lo scorso 18 ottobre, risponde alle pressanti richieste avanzate dalle parti sociali circa la necessità di reprimere un fenomeno che, secondo stime di fonte sindacale e delle associazioni del volontariato, interesserebbe ormai ben 400 mila lavoratori e sarebbe, stando a recenti valutazioni dell'Istat, in costante crescita nell'ultimo decennio, soprattutto nel settore agricolo (il quale si attesta ormai su un livello di lavoro irregolare pari a circa il 23%, il doppio rispetto al totale degli altri settori economici). Fenomeno alimentato certamente dal flusso migratorio e dalla conseguente disponibilità di manodopera a costo irrisorio.
I filoni attraverso i quali si dipana l'intervento normativo sono essenzialmente due: da un lato la ridefinizione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, dall'altro una serie di misure a carattere sia repressivo che incentivante. Sotto il primo profilo si riformula l'art. 603-bis del codice penale introducendo una fattispecie base di reato che prescinde da comportamenti violenti o intimidatori ma legata al semplice reclutamento del lavoratore da parte del "caporale" per destinarlo a lavori in condizioni di sfruttamento e approfittando del suo stato di bisogno (viene meno lo stato di "necessità").
Della condotta risponde (reclusione da uno a sei anni e multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato) anche il datore che utilizza, assume o impiega i lavoratori (anche non reclutati dal "caporale"), sfruttandoli e approfittando del loro stato di bisogno. La fattispecie di base si affianca all'altra, già prevista nella precedente formulazione, della condotta aggravata da violenza o minaccia nei confronti del lavoratore (come in precedenza punita con la reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato). Tra le condizioni ritenute indice di sfruttamento dei lavoratori si segnala la innovativa previsione del pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi. Sfruttamento da intendere secondo il significato proprio del termine: quindi condotta reiterata nel tempo, idonea a comprimere i diritti fondamentali del lavoratore, da valutare in stretta connessione con la presenza di uno stato di bisogno, da intendere come permanente e significativa compressione della libertà contrattuale della persona.
All'interno del secondo filone di misure possono essere invece ricondotte la previsione del rafforzamento della attenuante specifica dello sconto di pena (ora da un terzo a due terzi) riconosciuta a favore di chiunque collabori (nuovo articolo 603-bis.1 del codice penale), o la misura della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (nuovo 603-bis.2), inclusa la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o che siano in valore sproporzionato al proprio reddito.
Previsto anche il possibile controllo giudiziario della azienda con la nomina di un amministratore giudiziario durante il procedimento (in luogo del sequestro preventivo) in modo da non comprometterne l'equilibrio economico ed i livelli occupazionali, nonché il divieto di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità per chi abbia commesso il reato.
Si segnalano infine le disposizioni a supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, attraverso la previsione di un piano di interventi per la loro sistemazione logistica da adottare congiuntamente dai ministeri interessati (articolo 9 della legge), nonché quelle in materia di contratti di riallineamento retributivo (ex articolo 5, co. 1 D.L. 510/1996) in base alle quali nel settore agricolo gli accordi provinciali di riallineamento potranno affidare il programma di riallineamento agli accordi aziendali di recepimento, purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

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