L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Licenziamenti e cigs in aziende sequestrate

di Imbriaci Silvano

La domanda

Alla luce dell'abrogazione dell'art. 3 L.223/91, in caso di azienda industriale con 50 dipendenti sottoposta a sequestro, nel caso in cui si intendano licenziare tutti i dipendenti, è possibile il licenziamento collettivo o occorrono tanti licenziamenti individuali plurimi? All'atto del sequestro l'azienda stava regolarmente lavorando. E' dovuto il contributo di licenziamento all'INPS? E' possibile attivare CIGS in sospensione per prospettive di continuazione attività a seguito di cessione o altro?

In generale, nel caso di sequestro con blocco forzato dell’attività, non si vedono motivi ostativi all’attivazione delle procedure di licenziamento collettivo secondo le disposizioni di legge (cfr. art. 10 d.lgs. n. 23/2015: forma scritta). In particolare, secondo il cit. art. 10 il regime sanzionatorio relativo al licenziamento individuale si applica allo stesso modo nel caso di licenziamento collettivo illegittimo per violazione della procedura di cui all’art. 4 della legge n. 223/1991. Si vuol dire che attualmente la normativa non prevede più alcuna ipotesi derogatoria o di favore per le imprese sotto sequestro, sia per quanto riguarda il contributo per il licenziamento, sia anche per l’eventuale accesso all’integrazione salariale. L’art. 20, comma 6 del d.lgs. n. 148/2015 ammetteva alla CIGS le aziende commissariate (DL 26/79 conv. in L. 95/79). In tal caso la durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria era equiparata al termine previsto per l’attività del commissario. Per l’anno 2015 la disciplina CIGS e mobilità per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali (art. 3 L. 223/91) era applicata, nei limiti delle risorse stanziate, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca (L. 575/65) o nei cui confronti fosse stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e fossero state adottate misure straordinarie di prevenzione della corruzione (art. 32 DL 90/2014 conv. in L. 114/2014). A tale fine l’amministratore dei beni (art. 2 sexies L. 575/65) o i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto (art. 32 DL 90/2014 conv. in L. 114/2014), esercitava le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali (art. 44, c. 11, D.Lgs. 148/2015). Ma da 2016 tale possibilità non è più prevista, e quindi non è possibile l’ammissione al trattamento di integrazione salariale. Lo stesso comma 5 bis dell’art. 3 della legge n. 223/1991, che prevedeva l’applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità relativa alle ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali, anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, è stato abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016 per quanto disposto dall’art. 2, comma 70, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46-bis, comma 1, lettera h), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. Da ciò deriva anche l’impossibilità di accedere ad esonero nel pagamento di contribuzione o sgravi, come del resto affermato pacificamente anche dalla giurisprudenza (si veda ad es. Cass. Sez. lav. n. 23984/2014 in materia di contributo d’ingresso alla mobilità per l’azienda sottoposta a sequestro, con argomentazioni valide anche per il caso del contributo di licenziamento.

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