Rapporti di lavoro

Nei settori ad alta disparità di genere agevolazioni per l’assunzione di donne anche part time

di Rossella Schiavone

Ai sensi della riforma Fornero (art. 4, comma 8, Legge n. 92/2012), a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le assunzioni effettuate a tempo determinato, anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.
Qualora il suddetto contratto a termine sia poi trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione (art. 4, comma 9).

La riduzione dei contributi del 50% spetta, invece, per diciotto mesi dalla data di assunzione, se l'assunzione di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 4, comma 10).

In base alle disposizioni di cui al comma 11, dell'art. 4, Legge n. 92/2012, le suddette riduzioni contributive si applicano anche in relazione alle assunzioni di:

-donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, annualmente individuate con Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze;

-donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Da evidenziare che l'art. 2, punto 18), lett. e), del Regolamento (CE) n. 800/2008, è ora sostituito dall'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014, il quale definisce lavoratore svantaggiato colui che sia occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

Quindi, in definitiva, come specificato dalla circolare Inps n. 111/2013 per quanto concerne le donne, l'agevolazione contributiva introdotta dalla Legge Fornero spetta a:
-donne con almeno cinquant'anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
-donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
-donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
-donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Con riferimento proprio all'ultimo punto, con Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, emanato di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, del 27 ottobre 2016, sono stati individuati, per il 2017, i settori e le professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat in relazione alla media annua del 2015.

Alla luce di quanto sopra, per l'anno 2017, nei settori e nelle professioni allegate al suddetto decreto interministeriale pubblicato sul sito del ministero del Lavoro, spetta una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per le
-assunzioni di donne a tempo indeterminato per diciotto mesi;
-assunzioni di donne a tempo determinato fino a dodici mesi;
-trasformazioni a tempo indeterminato, entro la scadenza del beneficio, di un rapporto agevolato in essere con donne, per complessivi diciotto mesi.

Si rammenta che l'incentivo:
-spetta anche in caso di part-time e per l'assunzione a scopo di somministrazione;
-spetta finanche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001;
-non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.
-spetta anche in caso di proroga del rapporto fino al limite complessivo di dodici mesi.

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