Rapporti di lavoro

La sanzione amministrativa è inadeguata per la somministrazione illecita, secondo la Fondazione studi dei consulenti

di Michele Regina

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro con l'approfondimento del 19 ottobre 2016 effettua una disamina sulla somministrazione di lavoro focalizzando l'attenzione sul fenomeno della somministrazione di manodopera illecita che, alla luce della depenalizzazione, rischia di espandersi in modo vertiginoso.

Il nuovo regime sanzionatorio che prevede una sanzione pecuniaria solo di natura amministrativa appare poco stringente. I consulenti infatti rilevano che «il contrasto ai fenomeni elusivi, sempre più presenti nel mercato del lavoro, deve essere una priorità per il decisore proprio per le distorsioni che detti fenomeni portano all'intero sistema. Il riferimento è alle tante forme di partecipazione alla gestione del rapporto di lavoro, che assumono per lo più la forma della cooperativa ma che di fatto coprono somministrazioni illecite di manodopera con corrispettivi di gran lunga inferiori a qualsiasi previsione contrattuale. In sostanza, un modo per eludere la normativa cogente non solo in campo retributivo e contributivo ma anche nella gestione del rapporto di lavoro, attività professionale di pubblico rilievo su cui è stata posta la necessaria tutela».

L'esercizio non autorizzato e quindi abusivo dell'attività di somministrazione è stato oggetto come detto di depenalizzazione. Già il Dlgs 81/2015 non reca più l'ipotesi della somministrazione fraudolenta normata prima nel Dlgs 276/2003. Ora l'esercizio abusivo è punito con l'applicazione della pena pecuniaria (si vedano l’articolo 18 del Dlgs 276/2003 e l’articolo 1 del Dlgs 8/2016). La somministrazione abusiva è infatti punita con una sanzione pecuniaria di natura amministrativa, il cui minimo non può essere inferiore a 5.000 euro e il massimo a 50.000 euro.

Detti importi, senza la previsione dell'illecito penale, appaiono di scarsa efficacia concreta nelle fattispecie di utilizzazione e somministrazione artatamente fraudolente per le quali la sanzione amministrativa non è un valido deterrente. La Fondazione pertanto auspica una riforma ulteriore della normativa che riconduca l'apparato sanzionatorio della somministrazione e dell'utilizzazione abusiva sotto l'alveo penale, come di recente fatto in tema di caporalato e sfruttamento dei lavoratori.

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