L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Iscrizione alla gestione commercianti

di Andrea Costa

La domanda

Vorrei sapere se un dipendente, assunto con contratto di lavoro dipendente full-time in Svizzera dove versa la normale contribuzione richiesta dalla legislazione elvetica, avvia un’attività commerciale in Italia debba iscriversi alla gestione commercianti Inps.

La risposta è affermativa, ma occorre verificare se i relativi contributi sono dovuti. Il quesito può trovare soluzione nei regolamenti europei di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nello specifico nel Reg. n. 883/2004, il cui ambito di applicazione territoriale non è limitato agli Stati membri, ma si estende, sulla base di appositi accordi, alla Svizzera e agli Stati dello Spazio Economico Europeo. Riguardo all’Italia, la circolare INPS n. 82/2010 chiarisce che il regolamento si applica a tutte le norme di legge e di regolamenti che disciplinano le seguenti forme di assicurazione gestite dall’INPS: - assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e relative gestioni speciali dei lavoratori autonomi; - la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995; - regimi speciali di assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; - assicurazione obbligatoria per la tubercolosi; - assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, ivi compresi i sussidi straordinari e l’indennità di mobilità, nonché per la C.I.G.; - prestazioni familiari; - assicurazioni obbligatorie per la malattia e la maternità. Tra le gestioni speciali dei lavoratori autonomi l’INPS ricomprende, tra l’altro, artigiani e commercianti. Ciò premesso, le regole generali di coordinamento (art. 11 del Reg. n. 883) prevedono che, in virtù del principio della lex loci laboris, i contributi debbono essere versati nello Stato in cui vengono prodotti i relativi redditi. Sulla base di tale principio nel caso di specie si dovrebbero pagare contributi in Svizzera e in Italia. Al fine di rispettare il principio dell’unicità della legislazione applicabile, sono però previste delle eccezioni, volte ad evitare che la posizione del lavoratore venga eccessivamente “spacchettata” in più Paesi. Nello specifico regole particolari sono state individuate negli articoli da 12 a 16 del richiamato regolamento con riferimento a: - distacco (art. 12) - esercizio di attività in due o più Stati membri (art. 13) - assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata (art. 14) - gli agenti ausiliari delle Comunità europee (art. 15) - eccezioni agli articoli da 11 a 15 (art. 16). Nel caso di specie, assumendo come “autonoma” l’attività prestata in Italia, trova applicazione il paragrafo 3 dell’art. 13, ai sensi del quale “3. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata […]” (cfr. il punto 16 della circolare INPS n. 83/2010). Ne consegue che, in deroga al principio della lex loci laboris, si applica esclusivamente la legislazione dello Stato (Svizzera) in cui il lavoratore esercita l’attività subordinata. Come chiarito dall’INPS nella circolare n. 83/2010 (punto 17), “Per l’applicazione delle disposizioni comunitarie che regolano l’esercizio di un’attività lavorativa in due o più Stati membri, le attività svolte dal lavoratore subordinato e/o dal lavoratore autonomo sono prese in considerazione come se, nel loro insieme, le retribuzioni fossero riscosse e le attività fossero esercitate nello Stato membro la cui legislazione è applicabile”. Pertanto, occorrerà effettuare i relativi calcoli come se tutti i redditi fossero prodotti nello Stato cui la legislazione si applica (Svizzera). Resta inteso che, al fine di evitare il versamento nella gestione italiana dei relativi contributi è necessario che il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale interessati venga attuato utilizzando il particolare formulario A1, in assenza del quale è impossibile beneficiare del versamento dei contributi in un solo stato. In merito l’art. 16, co. 1 e 2 del Reg. n. 987/2009 prevede che “1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza. 2. L’istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di base e dell’articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L’istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata. 3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo […]”.

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