di Paolo Rossi

La domanda

Dipendente deceduto, eredi rinunciano all'eredità, come devo svolgere gli adempimenti del cedolino con i ratei, Tfr e preavviso. Tfr e preavviso, vanno comunque agli eredi che rinunciano? Lo stipendio e ratei in capo a chi? Il cedolino va comunque emesso per pagare i contributi (l'Inps vuole i contributi? non so a chi intestare il cedolino).

L’estinzione automatica del rapporto di lavoro causato dal decesso del lavoratore dipendente pone il datore di lavoro dinanzi ad una serie di problematiche relative sia alle spettanze retributive maturate in costanza di rapporto e non ancora liquidate, sia riguardo agli adempimenti obbligatori da effettuare. È il caso di chiarire preliminarmente che l’insieme di queste spettanze non confluisce indistintamente nell’asse ereditario del lavoratore deceduto, ma viene assoggettata a una particolare disciplina in base alla diversa natura delle stesse. Il legislatore, infatti, distingue due diverse categorie di emolumenti. Somme acquisite per iure proprio Si tratta dell’indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto. La corresponsione di dette somme è indipendente dall’accettazione dell’eredità: esse sono assegnate ex lege ai superstiti e non appartengono all’asse ereditario. Secondo quanto previsto dall’art. 2122 c.c. le somme spettanti a titolo di TFR (art. 2120 c.c.) e di indennità di mancato preavviso (art. 2118 c.c.) spettano al coniuge, ai figli e – se viventi a carico del prestatore di lavoro – ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Tali soggetti si ripartiscono le somme secondo un libero accordo privato (sempreché tutti maggiorenni) o, in mancanza, “secondo il bisogno di ciascuno”. Qualora i soggetti indicati dall’articolo 2122 c.c. manchino o rinuncino, i beneficiari saranno individuati in base alle norme sulla successione testamentaria (art.587 ss. c.c.) e sulla successione dei legittimari (art.536 c.c.) nel caso in cui il lavoratore deceduto abbia fatto testamento o, in mancanza, sulla successione legittima (art.565 ss. c.c.). Somme acquisite per iure successionis Si tratta di quelle maturate dal lavoratore per effetto della prestazione lavorativa resa fino al momento del decesso e non ancora liquidate attraverso l’emissione del cedolino paga (si tratta normalmente delle competenze dell’ultimo mese di lavoro, quali retribuzione, straordinario, festività e di quelle relative ad istituti plurimensili maturati ma non ancora liquidati, quali 13° mensilità, indennità per ferie e permessi individuali retribuiti non goduti). Tali emolumenti sono ricompresi nell’eredità e conseguentemente corrisposti agli eredi nella misura a ciascuno spettante oppure secondo quanto disposto nel testamento. Il datore di lavoro non può comunque erogare tali spettanze se non dopo aver accertato che gli eredi interessati abbiano regolarmente adempiuto alla dichiarazione di successione. Se gli eredi, come nel caso in questione, dichiarano di aver rinunciato all’eredità, avranno di conseguenza rinunciato anche alla riscossione di tali compensi e il datore di lavoro non sarà tenuto ad erogarli. Si ritiene, tuttavia, che i contributi previdenziali siano comunque dovuti all’INPS per effetto del c.d. principio di competenza, secondo il quale le somme e i valori spettanti al lavoratore assumono rilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile previdenziale e della quantificazione delle relativa contribuzione, nel momento in cui sono maturati, indipendentemente dall'effettiva percezione degli stessi da parte del lavoratore. Il rapporto giuridico contributivo, infatti, è autonomo, e riguarda esclusivamente il datore di lavoro e l’ente previdenziale. Il relativo cedolino paga di liquidazione va emesso a nome del de cuius.

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