Rapporti di lavoro

Possibile rinnovare il permesso di soggiorno mentre si è in attesa di occupazione

di Alberto Rozza

Il ministero dell'Interno, con la circolare 40579 del 3 ottobre 2016, ha precisato che al termine del periodo minimo di validità pari a un anno previsto per il permesso di soggiorno per attesa occupazione, se il cittadino straniero è in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'articolo 29, comma 3, lettera b) del Dlgs 286/1998, può richiederne il rinnovo.

Il chiarimento si è reso necessario perché l'articolo 22, comma11, del testo unico immigrazione, riconoscendo allo straniero titolare in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde l’impiego, anche per dimissioni, il diritto di essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito, qualora superiore, non ha posto limiti all'eventuale rinnovo del titolo di soggiorno.

Lo straniero interessato può quindi richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche nelle annualità successive alla prima concessione.

La Questura dovrà in ogni caso valutare se sussistono tutti i requisiti richiesti dal Dlgs 286/1998 per il rilascio dei permessi di soggiorno, così come anche verificare la mancanza di eventuali motivi ostativi (pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone). In sede di valutazione l'autorità competente dovrà tener conto anche della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale.

Ai fini del rinnovo viene chiesto anche che debbano sussistere i requisiti reddituali indicati all'articolo 29, comma 3, lettera b), previsti per il ricongiungimento familiare, ossia possedere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. In caso di ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Secondo il ministero dell'Interno, ai fini della determinazione del reddito minimo, sono di fondamentale importanza le decisioni prese dal Consiglio di Stato con la sentenza 2730/2016, secondo cui la valutazione reddituale deve essere effettuata anche sotto il profilo prognostico.

In particolare la Questura deve tener conto della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratta di contratto full time o part time, considerando in quest'ultimo caso quante sono le ore lavorative, se si tratta di contratto a tempo indeterminato o a termine, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull'idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall'ordinamento.

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