Rapporti di lavoro

Necessaria la consegna al lavoratore dei documenti per la disoccupazione in Paesi Ue

di Andrea Costa

Con il messaggio 3984 del 4 ottobre 2016 l'Inps ha provveduto a chiarire che, laddove applicabile la legislazione comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dovranno essere rilasciati direttamente all'interessato richiedente i documenti portatili PD U1 “Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione”, PD U2 “Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione” e i formulari della serie E. Tuttavia, qualora l'interessato si sia già trasferito all'estero, la richiesta dei dati necessari all'erogazione della prestazione spetterà all'istituzione dello Stato estero, ricorrendo allo scambio degli appositi formulari con la struttura Inps competente. In alcun modo i documenti possono essere rilasciati in Italia ad altra persona, ancorché appositamente incaricata dall'interessato.

Per meglio inquadrare l'intervento di prassi, si ricorda che la regolamentazione comunitaria in materia di prestazioni di disoccupazione definita dal regolamento Ce 883/2004 – così come modificato dal regolamento Ce 988/2009 e attuato dal regolamento Ce 987/2009 – prevede lo strumento del coordinamento anche con riferimento alle prestazioni di disoccupazione, assicurando il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e in corso di acquisizione ai lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione. È dunque garantito il diritto alla totalizzazione e all'esportabilità delle prestazioni mediante i formulari PD U1 e PD U2.

Con il messaggio 3984/2016 l'Inps riepiloga le indicazioni operative in merito al rilascio dei due documenti portatili, rinviando, per un maggior approfondimento, alla propria prassi del 2010, 2012 e 2015. Più nel dettaglio, prima di recarsi all'estero, l'individuo che intenda cercare occupazione in uno Stato cui trova applicazione la normativa comunitaria di coordinamento deve richiedere direttamente – e non tramite patronato – alla struttura territoriale Inps competente il PD U1, riportante i periodi di assicurazione e/o occupazione.

Al fine di prevenire un utilizzo fraudolento di tale formulario da parte di soggetti non legittimati, l'attestato non può essere rilasciato a persone che si siano già trasferite all'estero e che ne facciano richiesta telefonicamente o via mail; in tali circostanze è l'istituzione competente dello Stato che deve concedere la prestazione a dover richiedere la certificazione direttamente all'Istituzione dell'altro Stato mediante il ricorso ai formulari appositamente previsti.

Inoltre, con riferimento a coloro che stanno già beneficiando di una prestazione di disoccupazione e che intendano recarsi all'estero per ricercare un lavoro (pur continuando a beneficiare delle relative prestazioni) è obbligatoria la richiesta e il rilascio del PD U2 da parte dell'istituzione che eroga la prestazione di disoccupazione. Operativamente, qualora la persona disoccupata sia rimasta a disposizione del locale mercato del lavoro per il tempo prescritto (per l'Italia anche un solo giorno), l'istituzione competente informa l'interessato degli obblighi da adempiere e rilascia il PD U2, sospendendo il pagamento della prestazione fino a quando l'ufficio del lavoro dell'altro Stato non avrà comunicato, con il PAPER SED U009, l'avvenuta Iscrizione presso detto ufficio. Anche in tale circostanza, qualora il beneficiario delle prestazioni di disoccupazione non abbia richiesto il documento portatile U2, saranno direttamente le istituzioni a provvedere allo scambio di informazioni utilizzando i formulari previsti.

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