Rapporti di lavoro

Voucher, Cig e solidarietà, il Jobs act affina le regole

di Giampiero Falasca

Il decreto correttivo del Jobs act compie un’operazione “chirurgica”, modificando in maniera selettiva alcune norme contenute in 5 degli 8 decreti attuativi del Jobs act, quelli che regolano i contratti flessibili, gli ammortizzatori sociali, le politiche attive e le semplificazioni; questi interventi sono collocati in 5 diversi articoli.

L’articolo 1 si occupa del Dlgs 81/2015, ritoccando innanzitutto la disciplina dell’apprendistato, sotto due diversi profili. La possibilità di utilizzare il contratto viene rafforzata, chiarendo che in assenza delle regolamentazioni regionali, l’attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del Dm con cui sono stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni; inoltre, la norma consente la proroga annuale ai contratti qualificanti stipulati sotto la vigenza del Testo unico del 2011.

Per quanto riguarda i voucher, viene introdotta una misura finalizzata a prevenire l’utilizzo abusivo di tale strumento: l’obbligo di comunicare, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, inoltre, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione (con un arco di 3 giorni massimo). In questo modo, si vuole evitare che il voucher venga usato per coprire, a posteriori, il ricorso al lavoro nero: o si dichiara prima l’utilizzo del buono, oppure si incorre nella sanzione amministrativa.

L’articolo 2 modifica la disciplina degli ammortizzatori sociali contenuta nel Dlgs 148/2015, con alcuni aggiustamenti tecnici (il termine applicabile alle domande per eventi oggettivamente non evitabili, la decorrenza della sospensione o della riduzione dell’orario nell’ambito del contratto di solidarietà), diverse norme finanziarie, e una innovazione sostanziale: la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà “difensiva” in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 in contratti di solidarietà “espansiva”.

Questa novità viene accompagnata da alcune misure finalizzate ad incentivare l’utilizzo di questa opzione, come la non imponibilità dell’integrazione erogata dal datore di lavoro.

Anche per la Naspi si introducono alcuni correttivi; per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, viene prevista lo possibilità in casi speciale di allungare di un mese il periodo di godimento.

Ritoccata anche la Cassa integrazione straordinaria che, in deroga ai limiti ordinari, può essere concessa, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa.

L’articolo 3 contiene alcune correzioni formali al decreto sulle Ispezioni (Dlgs 149/2015) in tema di sede e alcune precisazioni circa gli ambiti di attività dell’istituto, mentre l’articolo 4 si occupa della normativa sulle politiche attive (Dlgs 150/2015). Anche in questo caso, i correttivi sono per lo più di natura formale: viene precisata la definizione delle Agenzie per il lavoro che fanno parte della rete nazionale delle politiche attive, sono definiti aspetti tecnici per la gestione del personale da Isfol ad Anpal, viene sancito il cambio di denominazione dell’istituto, che si trasforma in “Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche” (Inapp) e sono ritoccate alcune definizioni contenute nel provvedimento.

La norma, infine, allarga il campo delle informazioni che possono affluire al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, stabilendo che, sulla base di specifiche convenzioni, possano essere inclusi anche i dati contenuti nella banca dati reddituale, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare, i dati contenuti nelle banche dati del ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, contenenti l’Anagrafe nazionale degli studenti.

L’articolo 5 si preoccupa di ritoccare le norme del decreto semplificazioni (Dlgs 151/2015). Sono inasprite le sanzioni in tema di collocamento obbligatorio, viene spostata la competenza ad autorizzate gli strumenti di controllo a distanza in capo all’Ispettorato nazionale del lavoro, e viene riconosciuta al medesimo Ispettorato e ai consulenti del lavoro la facoltà di assistere i lavoratori nella presentazione telematica delle dimissioni.

Le misure del correttivo

Le misure del correttivo

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