L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Indennità trasferta estero nel ccnl Metalmeccanica

di Andrea Costa

La domanda

Buongiorno, un’azienda applica Ccnl Metalmeccanica – Aziende Industriali e dovrà inviare temporaneamente un lavoratore all’estero. Il Ccnl di settore non disciplina espressamente la trasferta estero. Si richiede, pertanto, se l’indennità estero e l’indennità di trasferta estero siano da intendersi, come crediamo, il medesimo istituto. In tal caso, sarebbe opportuno, conoscere oltre alla modalità di determinazione dell’importo da corrispondere al lavoratore medesimo, anche il trattamento ai fini previdenziali e fiscali.

Il quesito trova risposta nell’art. 51 del Testo Unico delle Imposte Dirette (TUIR), letto alla luce della Circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 e della giurisprudenza della Suprema Corte. Nel caso di specie si è in presenza di una trasferta, istituto distinto dal trasferimento e dal distacco i cui elementi caratterizzanti sono stati individuati nel tempo dalla giurisprudenza civilistica. Nello specifico, mediante l’istituto della trasferta, il datore di lavoro può richiedere al proprio dipendente di mutare temporaneamente il luogo di esecuzione della propria prestazione lavorativa, al fine di rispondere ad esigenze di servizio di carattere transitorio e contingente, imprevedibili al momento dell’assunzione. In occasione della trasferta all’estero può essere prevista dalla contrattazione collettiva o dalla contrattazione individuale l’erogazione di una specifica indennità di trasferta (sulla natura risarcitoria o remunerativa dell’indennità di trasferta, si rinvia a Cass. 17 febbraio 2010, n. 3684; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27826) e/o rimborsi spese, il cui regime fiscale e contributivo è delineato dal comma 5 dell’art. 51 del TUIR, che esplicitamente fissa tetti di esenzione più alti in presenza di trasferte estere. Il sistema forfetario è generalmente concepito per agevolare le procedure aziendali di rimborso, con la previsione dell’erogazione di una indennità giornaliera al dipendente determinata in via forfetaria e diretta a rimborsare le spese sostenute nel corso della trasferta. Tale indennità risulta esente per un importo giornaliero massimo di euro 46,48, elevato a euro 77,47 per le trasferte all’estero. In caso di trasferta non trovano però applicazione le indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti di cui al co. 7 dell’art. 51 del TUIR per l’assenza di occasionalità e per la previsione di una modifica stabile e duratura della sede di lavoro del dipendente, pur non escludendone un’eventuale temporaneità, come nel caso, ad esempio, di distacco di personale dipendente. Anche per l’indennità per servizi prestati all’estero (indennità estero) di cui al co. 8 dell’art. 51 del TUIR occorre effettuare dei distinguo, trattandosi di indennità corrisposte a lavoratori trasferiti o distaccati in un Paese estero al fine, da un lato, di compensare il lavoratore per il disagio connesso all’assegnazione estera e, dall’altro, di remunerarlo in funzione dell’attività svolta all’estero (cfr. Cass. 19 febbraio 2004, n. 3278 per la quale, indipendentemente dalla natura delle voci che la compongono, l’indennità forfetaria estera ha natura interamente retributiva). Nell’ambito di una stessa assegnazione all’estero di personale dipendente non è ammissibile la contemporanea presenza del regime fiscale in commento con quello proprio della trasferta, in quanto alternativi e incumulabili. Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 326/1997, “la precisazione potrebbe risultare priva di effettivo contenuto atteso che si tratta di due ipotesi diverse: nelle trasferte lo spostamento è del tutto momentaneo ed è collegato allo svolgimento di uno specifico incarico, l’assegno di sede e le indennità per i servizi prestati all’estero sono, invece, collegati ad un trasferimento, sia pure a tempo determinato, della sede di lavoro del dipendente”.

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