Rapporti di lavoro

In vigore da oggi il nuovo codice deontologico dei consulenti del lavoro

di Massimo Braghin

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha approvato, con delibera numero 333 del 29 luglio 2016, alcune modifiche e implementazioni al nuovo Codice deontologico della categoria, tenendo conto delle novità in merito alla riforma delle professioni liberali, all'introduzione nell'ordinamento giuridico delle Stp e alle recenti disposizioni normative in tema di della formazione continua obbligatoria. Il nuovo Codice entra in vigore oggi.

I principali interventi riguardano:
l'ambito di applicazione (articolo 1): viene esteso alle Stp iscritte all'Albo dei consulenti del lavoro e ai praticanti consulenti. Vengono indicati inoltre i parametri per la liquidazione giudiziaria dei compensi spettanti ai consulenti;

il dovere di competenza (articolo 10): il mancato rispetto del regolamento per la formazione continua obbligatoria costituirà illecito disciplinare;

la responsabilità patrimoniale (articolo 12): obbligo di idonea copertura assicurativa per l'esercizio della professione, il cui contenuto ed estremi dovranno obbligatoriamente essere comunicati alla clientela;

sostituzione di collega deceduto, sospeso o temporaneamente impedito (articolo 16): nel caso in cui un consulente venga chiamato a sostituire un collega (previo intervento del Consiglio provinciale dell'Ordine), al fine di garantire gli interessi della clientela del professionista, assicurando nel contempo l'integrità e la continuità dello studio professionale, il sostituto dovrà muoversi con estrema cautela e usare la massima diligenza, onde rispettare i connotati organizzativi e strutturali dello studio;

partecipazione a compagini societarie e collaborazione con imprese che erogano servizi di consulenza del lavoro (articolo 19): oltre a stigmatizzare il comportamento del consulente del lavoro che si presti a eventuali abusi dell'istituto della società tra professionisti vengono dettate particolari disposizioni ai consulenti che:
a. esercitano per il tramite di una società tra professionisti (commi 6 e 7);
b. collaborano con una società tra professionisti (commi 6 e 7);
c. assistono professionalmente un centro di elaborazione dati, un centro di assistenza fiscale o un'associazione di categoria nello svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 12/1979 (comma 3);
d. ricoprono la carica di amministratore di un centro di elaborazione dati o di un centro di assistenza fiscale (commi 1, 2, 3 e 5);
e. partecipano alla compagine societaria di un centro di elaborazione dati (comma 4);

i rapporti con i colleghi (articolo 20): applicazione e dei principi di lealtà e correttezza nei rapporti tra i colleghi e tra consulenti del lavoro e istituzioni (quali i Consigli provinciali). Per esempio non vanno registrate le conversazioni telefoniche tra colleghi e la corrispondenza ed il contenuto dei colloqui intercorsi tra colleghi non devono esser riportati in atti processuali. In merito alle controversie insorte tra colleghi (lettera c dell'articolo 14 della legge 12/1979), queste devono trovare una composizione nell'ambito del Consiglio provinciale, onde salvaguardare il decoro e la dignità dell'ordinamento professionale;

i rapporti con praticanti, collaboratori e dipendenti (articolo 21): il consulente è tenuto a fornire al praticante, oltre che l'addestramento teorico e pratico necessario allo svolgimento della professione, anche la possibilità di partecipare a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell'esame di Stato oltre che, dopo i primi sei mesi di tirocinio, il riconoscimento di un rimborso spese forfettario. Anche eventuali controversie insorte in ordine ai rapporti di praticantato troveranno composizione nell'ambito del Consiglio provinciale;

l'incarico professionale (articolo 23): il consulente del lavoro raggiunto da provvedimento di sospensione deve prontamente attivarsi per farsi sostituire da altro professionista nell'esercizio degli incarichi professionali, segnalando il nominativo al Consiglio provinciale. In caso contrario si procederà con l'apertura di un nuovo procedimento disciplinare, con la contestuale segnalazione all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione;

l'accettazione dell'incarico (articolo 25): il consulente del lavoro non può accettare incarichi da un cliente già assistito da un collega senza avere preventivamente informato quest'ultimo, accertandosi immediatamente che il cliente abbia già provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale. Inoltre il consulente del lavoro dovrà astenersi dall'effettuare controlli o accertamenti sull'operato di un collega, a meno che quest'ultimo non sia stato preavvisato dal cliente;

la trascuratezza nella gestione degli interessi del cliente (articolo 30): è una novità assoluta. Secondo il nuovo codice, l'errore professionale costituisce illecito deontologico solo se derivante da intenzionale trascuratezza imperizia e negligenza, quali, ad esempio, un rilevante inadempimento degli obblighi di formazione continua;

la pubblicità informativa (articolo 33): è ammessa purché risponda ai requisiti di verità e correttezza e non risulti ingannevole (è vietata la pubblicizzazione della propria attività professionale associando l'immagine del professionista a quella di altre società o enti con finalità elusive);

la potestà disciplinare (articolo 35): demandata ai Consigli di disciplina territoriale.

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