Rapporti di lavoro

Autotrasportatori con cronotachigrafo, la mancanza del modulo di controllo delle assenze non è più sanzionata

di Antonio Carlo Scacco

La circolare del ministero dell'Interno del 1° settembre ribadisce l’inapplicabilità delle sanzioni in materia di mancata redazione/esibizione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti alla guida di veicoli muniti di cronotachigrafo: lo ricorda la circolare del ministero del Lavoro 16976 diffusa lo scorso 14 settembre.

Il modulo è stato introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 144/2008, in attuazione della direttiva 2006/22/Ce, e serve a documentare, per la giornata in corso e le 28 precedenti, eventuali assenze dovute a malattia, ferie o altre attività, diverse dalla guida, cui il conducente può essere adibito. Alle originarie previsioni sono state via via aggiunte altre fattispecie di assenza alla guida quali la eventuale sosta del conducente in attesa di essere chiamato al lavoro, la sospensione del rapporto causa cassa integrazione, sciopero o serrata, il carico e lo scarico di merce, la manutenzione e sorveglianza del veicolo, formalità amministrative ecc.

Il conducente, ai sensi della norma citata, ha l'obbligo di tenere a bordo del veicolo il modulo stampato e quello di conservazione del modulo elettronico presso l'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce. Deve essere inoltre in grado di esibirlo in occasione di qualsiasi controllo su strada.

Tutto ciò a pena di pesanti sanzioni amministrative nonché segnalazione ai servizi ispettivi del Lavoro territorialmente competenti per le opportune verifiche sulla regolarità dell'attività dei lavoratori mobili: almeno fino alla entrata in vigore del regolamento Ue 165/2014, ed i successivi chiarimenti della Commissione (Commission clarification 7), secondo cui gli Stati membri possono utilizzare il modulo per giustificare le assenze del conducente ma non possono renderlo obbligatorio e, conseguentemente, sanzionare i conducenti che ne fossero privi. L'uso del modulo, pertanto, come ulteriormente sottolineato nella nota del ministero dell’Interno, è ormai una semplice facoltà lasciata alla discrezione dell'impresa di trasporto, da utilizzare nell'ottica di una “prospettiva di collaborazione” con le autorità di vigilanza. 

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