Rapporti di lavoro

Dichiarazioni dei redditi e modifiche alla cedolare secca: le scadenze di fine mese

di Matteo Ferraris

Entro il 30 settembre i contribuenti persone fisiche completano la parte ordinaria del processo dichiarativo con la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi. Entro lo stesso termine, i contribuenti che hanno presentato il 730 da cui è derivato un conguaglio a debito con applicazione degli acconti dei versamenti per l'anno di imposta corrente, hanno la possibilità di ridurre o annullare tali acconti con una semplice comunicazione al sostituto d'imposta.

Presentazione della dichiarazione dei redditi 2016
Come accennato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DPR n. 322/98, il prossimo 30 settembre scade il termine ordinario per la trasmissione della dichiarazione dei redditi. Rammentiamo che la trasmissione è telematica attraverso i sistemi fisconline e entratel. La trasmissione può essere effettuata direttamente ovvero tramite gli intermediari individuati dall'art. 3, coma 3 dello stesso decreto e dai D.M. 17 settembre 1998, 18 febbraio 1999, D.M. 12 luglio 2000, D.M. 21 dicembre 2000.

Dall'invio online sono esonerati i seguenti soggetti esonerati dovevano presentare il modello cartaceo a un ufficio postale tra il 2 maggio e il 30 giugno; sono soggetti “esonerati” i contribuenti che:
-pur possedendo redditi dichiarabili con il 730, non possono presentare quel modello;
-pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i quadri del modello Unico RM (redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva), RT (plusvalenze di natura finanziaria), RW (investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – Ivie/Ivafe), AC (comunicazione dell'amministratore di condominio);
-devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

I contribuenti obbligati a trasmettere la dichiarazione per via telematica nel caso abbiano presentato una dichiarazione cartacea agli uffici postali, entro il termine del 30 giugno ultimo scorso come consentito aiu soggetti esonerati dalla presentazione telematica, sono sanzionati per dichiarazione non redatta in conformità al modello approvato. Tale sanzione varia da 258 a 2.065 euro. La sanzione non sarà dovuta se, entro il 30 settembre, viene (ri)trasmessa la dichiarazione nei modi corretti.

Il termine “ordinario” per le dichiarazioni fiscali relative al 2015 riguarda i modelli Unico2016, la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto (Iva2016) e quella relativa all'imposta regionale sulle attività produttive (Irap2016). Sempre entro il 30 settembre, le persone fisiche esonerate dall'invio della dichiarazione dei redditi possono presentare la scheda con le scelte per l'8, il 5 e il 2 per mille.

Decorso il termine “naturale”, ai contribuenti ritardatari è concesso un termine di 90 giorni per correggere l'omissione.

La dichiarazione benchè tardiva si considera validamente presentata ma il ritardo comporta l'applicazione di una sanzione per la violazione pari a un decimo della sanzione minima (25 euro) da corrispondere entro il 29 dicembre prossimo con pagamento tramite F24.

Oltre il termine del 29 dicembre la dichiarazione è considerata definitivamente omessa.

8, 5 e 2 per mille: la presentazione della scheda di chi non fa dichiarazione
Anche le persone fisiche esonerate dall'invio della dichiarazione dei redditi possono optare per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, presentando l'apposita scheda, in busta chiusa, entro il 30 settembre:
• allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'Amministrazione finanziaria (il servizio è gratuito);
• a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, ossia un professionista, un Caf (il servizio può essere a pagamento).

La scheda può essere presentata anche direttamente dal contribuente avvalendosi del servizio telematico.

Assistenza fiscale, la riduzione della seconda rata
Dalla retribuzione corrisposta nel prossimo mese di novembre 2016 sarà trattenuto l'importo della seconda o unica rata di acconto per l'Irpef e/o cedolare secca, come indicato sul Modello 730/4.

Il contribuente ha la facoltà di modificare i calcoli determinati automaticamente dal Caf o dal professionista abilitato che ha redatto la dichiarazione e la liquidazione del modello 730/2016.

Il contribuente avrebbe potuto operare la correzione già in sede di dichiarazione barrando la casella 1 del rigo F6 della Sezione V del 730 ovvero indicando nella casella 2 un minore acconto i minori importi che avrebbero dovuto essere trattenuti dal sostituto d'imposta.
Analoghe procedure potevano essere attivate con riferimento all'addizionale comunale e all'acconto dovuto a titolo di cedolare secca.

Giunti in questa fase temporale dell'assistenza fiscale, il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef e/o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto ovvero che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2016 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio. I contribuenti, infatti, sotto la propria responsabilità, possono avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 4, c. 2, lett. b) e c) del D.L. n. 69/89.
Per supportare la decisione è bene considerare che: 1) non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef e/o cedolare secca; 2) se la retribuzione è insufficiente, l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%; 3) in caso di versamento di un acconto inferiore rispetto alla misura dovuta per l'anno 2016 sull'importo carente potranno essere applicate sanzioni e interessi dall'Agenzia delle Entrate.

Esempio di richiesta di annullamento o riduzione del secondo o unico acconto


Terremotati, sospensione del termine di presentazione della dichiarazione ma non delle ritenute
Rammentiamo che con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 1° settembre 2016 (G.U. n. 207 del 5 settembre u.s.) è stata disposta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. L'agevolazione é riservata ai territori indicati nel box, potrà essere esteso con un successivo analogo decreto e prevede che a partire dal 24 agosto 2016, siano sospesi i versamenti delle imposte e gli adempimenti tributari per persone fisiche, imprenditori, persone giuridiche residenti o che operano nei comuni colpiti dal sisma:


- MARCHE: 1. Acquasanta Terme (AP), 2. Arquata del Tronto (AP), 3. Montefortino (FM), 4. Montegallo (AP), 5. S. Montemonaco (AP)
- ABRUZZO: 1. Montereale (AQ), 2. Capitignano (AQ), 3. Campotosto (AQ), 4. Valle Castellana (TE), 5. Rocca Santa Maria (TE)
- LAZIO: 1. Accumoli (RI), 2. Amatrice (RI), 3. Cittareale (RI)
- UMBRIA: 1. Cascia (PG), 2. Monteleone di Spoleto (PG), 3. Norcia (PG), 4. Preci (PG)

Il termine ultimo della sospensione é collocato al 16 dicembre 2016 con ripresa dei versamenti dal successivo 20 dicembre.

I requisiti che abilitano la sospensione sono per le persone fisiche, la residenza o la sede operativa nel territorio dei comuni interessati alla data del 24 agosto 2016; per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, il requisito è la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni sopra indicati.

Non sono state sospese, però, le ritenute operate dal sostituto d'imposta; benchè con riferimento all'assistenza fiscale il legislatore parli di trattenute, si ritiene che la norma debba essere interpretata come una mancata sospensione delle attività proprie del sostituto d'imposta includendo, pertanto, anche le trattenute in commento.

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