Rapporti di lavoro

Distacco internazionale, nuovi adempimenti per le imprese

di Fabio Antonilli

Con la recente riforma del Distacco di servizi recata dal Decreto legislativo 136/2016, entrata in vigore il 22 luglio 2016, sono stati introdotti nuovi e stringenti obblighi amministrativi per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia.

Gli obblighi partono innanzitutto dalla comunicazione del distacco che l'impresa estera deve inviare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro le ore 24:00 del giorno antecedente l'avvio del distacco. Anche ogni modifica successiva deve essere comunicata, ma entro i successivi cinque giorni.

Con la comunicazione - le cui modalità sono definite da uno specifico decreto ministeriale - l'impresa dovrà precisare: a) dati identificativi dell'impresa distaccante; b) numero e generalità dei lavoratori distaccati; c) data di inizio, di fine e durata del distacco; d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi; e) dati identificativi del soggetto distaccatario; f) tipologia dei servizi; g) generalità e domicilio eletto del referente in Italia; h) generalità del referente con poteri di rappresentanza; i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, qualora si ricada nelle ipotesi di somministrazione transnazionale (ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento).

Durante tutto il periodo di distacco e per due anni dalla sua cessazione l'impresa distaccante ha l'obbligo di conservare ogni documento che riguarda la gestione del rapporto di lavoro, nonché designare un «referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti». In assenza di tale ultimo adempimento la legge prevede che sarà la sede dell'impresa distaccante ad essere considerata il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. Pertanto, al fine di tutelare la propria sfera di interessi, è opportuno che il distaccatario si accerti che l'impresa distaccante abbia assolto l'obbligo di designazione del “referente”.

Ma non è tutto. L'impresa estera distaccante ha anche l'obbligo di designare per tutto il periodo di distacco un referente «con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali». Anche per la violazione di questo obbligo la legge prevede una sanzione, ma stavolta amministrativa pecuniaria: da 2.000 a 6.000 euro.

Anche in Italia, dunque, vengono introdotte le severe regole della Direttiva Europea 2014/67 cosiddetta “Enforcement”, finalizzata a contrastare gli abusi e le frodi nell'utilizzo del distacco internazionale; regole che dal 1° luglio 2016 sono state adottate anche in Francia con l'ormai noto “decreto Macron” che ha gettato nel panico numerose imprese italiane che operano Oltralpe, soprattutto del mondo del trasporto, le quali hanno dovuto adeguarsi anch'esse alle nuove regole sulle comunicazioni e l'obbligo di eleggere un legare rappresentante in Francia.

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