Rapporti di lavoro

Accordo stato - regioni, aggiornamento della formazione per gli addetti antincendio e dirigenti

di Mario Gallo

L'Accordo del 7 luglio 2016, ha risolto anche due punti critici legati all'obbligo dell'aggiornamento della formazione degli addetti antincendio e dei dirigenti; per quanto riguarda i primi, infatti, l'art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce solo che anche la formazione antincendio deve essere periodicamente aggiornata.
Tuttavia, né tale norma né il D.M. Interni 10 marzo 1998 fissano una specifica periodicità; su tale punto in considerazione dell'evidente vuoto normativo che esiste e anche di un orientamento alquanto discutibile in merito che si rintraccia nella Nota Circolare Direzione Regionale Emilia Romagna del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 26 gennaio 2012, n.1014, nell'allegato V del nuovo Accordo Stato - Regioni del 7 luglio 2016 viene espressamente riportata come non prevista la periodicità dell'aggiornamento in questione.
Per quanto, invece, riguarda i dirigenti nello stesso allegato V viene altresì precisato che l'aggiornamento della formazione degli stessi ha periodicità quinquennale, risolvendo così un altro rebus nato dall'Accordo del 21 dicembre 2011.


Il nuovo sistema di riconoscimento dei crediti.
Resta, infine, da segnalare che in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettere c) e d), del D.L. n. 69/2013 (c.d. “decreto del fare”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, l'Accordo in commento prevede nell'allegato III un articolato – e non sempre chiaro – sistema di riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.

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