Rapporti di lavoro

I dipendenti scelgono gli orari per i controlli sanitari

di Mario Gallo

Alcune modifiche di rilievo sono state apportate anche alla disciplina sulla sorveglianza sanitaria. L’articolo 1, comma 1, lettera g), del Dlgs 159/2016, ha riscritto anche l'articolo 211 del Dlgs 81/2008, stabilendo che le visite sono effettuate di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente, con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio indicato all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre, tuttavia, contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi da quelli forniti dal medico competente.
Nel caso, poi, che il lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici «il datore di lavoro garantisce, in conformità all'articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il controllo di cui al presente comma è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un'esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari»; tale norma non appare, però, ben armonizzata rispetto a quanto stabilito dall'articolo 41 del Dlgs 81/2008.

Viene, inoltre, ribadito che le spese per tali controlli sanitari sono a carico del datore di lavoro ma lascia molto perplessi la nuova previsione in base alla quale «i controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati …in orario scelto dal lavoratore» (articolo 211, comma 3, del Dlgs 81/2008). Tale disposizione, che ricalca anche se non fedelmente quanto previsto dalla direttiva 2013/35/Ue, rischia di generare nuove criticità gestionali visto che il lavoratore in forza di tale previsione potrebbe esigere un orario non compatibile con le disponibilità del medico competente o con le esigenze produttive della stessa impresa.

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