Rapporti di lavoro

Effetti sensoriali ed effetti sanitari, una distinzione da chiarire

di Mario Gallo

L'articolo 1, comma 1, lettera a) del Dlgs159/2016 ha modificato, in primo luogo, l'articolo 206 del Dlgs 81/2008, rimodulando il campo applicativo del capo IV; in particolare resta fermo che le disposizioni contenute in tale capo stabiliscono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro.

L'aspetto innovativo è che le disposizioni sono finalizzate ora alla protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici mentre precedentemente si parlava di «protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto»; inoltre, nel successivo comma 2, viene ora stabilito che i valori limite di esposizione (VLE) previsti nel capo IV riguardano «soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici».

Tale innovazione normativa non è di poco conto in quanto tende a fornire maggiori certezze in fase valutativa; al contrario, invece, non sembra del tutto chiara la distinzione operata tra effetti sanitari ossia effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare, ed effetti sensoriali ossia disturbi transitori delle percezioni sensoriali e modifiche minori nelle funzioni cerebrali (articolo 207, comma 1, lettere e, f, del Dlgs 81/2008).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©