Rapporti di lavoro

Abuso di dipendenza economica anche per il lavoro autonomo

di Antonio Carlo Scacco

La commissione Lavoro del Senato ha approvato, nella seduta del 26 luglio, un importante emendamento al disegno di legge 2233 (misure a favore del lavoro autonomo e disciplina del lavoro agile) recante la estensione, ai rapporti di lavoro autonomo, dell'articolo 9 della legge 192/1998 in materia di abuso di dipendenza economica.

La norma citata definisce la dipendenza economica quella «situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi» e ha avuto il pregio di essere stata la prima ad affrontare il problema della dipendenza economica nell'ottica dei rapporti imprenditoriali (richiamandosi chiaramente ai precedenti tedeschi e francesi), superando la tradizionale visuale limitata ai rapporti consumatore-imprenditore (articolo 1469 bis del codice civile).

Per la prima volta l'imprenditore debole all'interno di rapporti verticali con altri imprenditori, cioè rapporti nei quali degli imprenditori si trovano in posizione di dominanza rispetto ad altri (da non confondere con la dominanza esercitata nell'ambito di rapporti orizzontali tra imprenditori, definita come abuso di “posizione dominante”), è considerato meritevole di tutela da parte di una legislazione apposita, non parendo sufficiente una tutela affidata ai soli meccanismi autoregolatori del mercato.

Il consumatore è tradizionalmente protetto in ragione della asimmetria informativa che ne limita il potere di negoziazione (price conscious but terms inconscious), l'imprenditore può essere tutelato in ragione della mancanza di valide alternative esistenti sul libero mercato e quindi della sostanziale impossibilità di scegliere (ed infatti l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9 dispone che la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti).

Non a caso la dottrina prevalente ha ritenuto di attribuire all'articolo 9 della legge 192/1998 una valenza non limitata al solo contratto di subfornitura (cosiddetti rapporti “di produzione”) ma estesa a tutte le ipotesi in grado di determinare una disparità a favore di una impresa nell'insieme dei diritti e obblighi con un'altra impresa (in tal senso anche la prevalente giurisprudenza: ad esempio Cassazione ordinanza 24906/2011 secondo cui «l'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della legge n. 192 del 1998 configura una fattispecie di applicazione generale che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura»). Una sorta di regolamentazione di tipo “trasversale”, espressione del generale principio di buona fede, che trova applicazione a svariate tipologie contrattuali (incluso, secondo alcuni, il contratto d'opera).

Il riferimento espresso all'articolo 9 della legge 192, sia pure «in quanto compatibile», consente di superare i dubbi applicativi e far rientrare, almeno dalla finestra, una nozione di dipendenza economica riferita al lavoratore autonomo (peraltro sollecitata più volte anche dalle istituzioni europee: v., ad es., il parere d'iniziativa del comitato economico e sociale europeo 2011/C18/08). Secondo autorevole dottrina infatti, la nozione di dipendenza economica giuridicamente rilevante per il lavoratore autonomo coincide sostanzialmente con i caratteri propri di quella che trova applicazione nei confronti dell'impresa subfornitrice a norma dell'articolo 9 della legge 192/1998 (M. Pallini).

Le conseguenze sul rapporto di lavoro autonomo, se la norma troverà conferma nella legge, saranno di tutto rilievo: alla luce della nozione di abuso di dipendenza economica il giudice potrà valutare l'intero assetto delle condizioni contrattuali, particolarmente sotto l'eventuale profilo discriminatorio (si pensi alla peculiare debolezza contrattuale dei giovani lavoratori), anche in termini di adeguatezza del corrispettivo pattuito (in relazione alle condizioni di mercato, ai costi sostenuti ec.) e di eventuale interruzione arbitraria delle relazioni in essere non giustificate da reali esigenze economiche.

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