L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Rientro dei "cervelli" in Italia

di Andrea Costa

La domanda

Nel caso in cui un soggetto sia rientrato in Italia nel 2012 e abbia fruito da allora delle disposizioni agevolative previste dalla Legge n. 238/2010, si chiede se, in cosiderazione di tutte le evoluzioni normative che hanno interessato la materia (per ultima la Legge stabilità 208/2015), tale soggetto possa continuare a beneficare della sudetta agevolazione fino al 31/12/2017. In sostanza si chiede conferma che la legge di stabilità 2016 abbia sostanzialmente prorogato di 2 anni l'agevolazione prevista dalla Legge n.238/2010.

La risposta è affermativa, la legislazione attualmente in vigore consente a chi avesse trasferito la propria residenza entro il 31 dicembre 2015, come nel caso di specie, di poter continuare ad usufruire della “generosa” agevolazione prevista dalla Legge n. 238/2010 per ulteriori 2 anni (2016 e 2017), ovvero di poter optare – nei modi e tempi previsti dalla normativa secondaria – per le nuove disposizioni previste dal c.d. “decreto internazionalizzazione”. In particolare, si ricorda che con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 il legislatore ha introdotto un nuovo regime fiscale diretto ai c.d. “impatriati”, nell’ambito dei quali sono ricompresi anche i cittadini dell’Unione europea destinatari delle disposizioni della Legge n. 238/2010, i c.d. “rimpatriati”. L’art. 16 della nuova disciplina prevede, per un periodo massimo di 5 anni, la concorrenza alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia per quei lavoratori che: - trasferiscano la residenza fiscale, ex art. 2 del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.); - non siano stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnino a permanere in Italia per almeno 2 anni; - rivestano ruoli direttivi, ovvero siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione da definire con apposito decreto ministeriale. Delle medesime agevolazioni possono usufruire, dal 2016, anche i soggetti individuati dall’art. 2, comma 1, della Legge n. 238/2010 sul “rientro dei cervelli”, ovvero i cittadini dell’Unione europea: - in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi 24 mesi o più e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro 3 mesi dall’assunzione; - che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori di tale Paese e dell’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione. L’entrata in vigore del d.lgs. n. 147/2015 ha sin da subito posto problemi di coordinamento con la L. n. 238/2010, che, come noto, prevedeva l’abbattimento dell’80% (lavoratrici) o del 70% (lavoratori maschi) per un periodo indefinito, collegato alla vigenza della stessa Legge. Dapprima prevista sino al 31 dicembre 2013, la L. n. 238/2010 è stata poi successivamente prorogata al 31 dicembre 2015 e infine differita al 31 dicembre 2017 ad opera dell’art. 10, co. 12-octies del d.l. n. 192/2014 (il c.d. decreto milleproroghe). Da ultimo è intervenuto il co. 4 dell’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 che, abrogando dal 7 ottobre 2015 l’ultima proroga, ha riportato l’efficacia delle disposizioni previste dalla L. n. 238/2010 al 31 dicembre 2015. A seguito della confusione ingeneratasi, il comma 259 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (la L. n. 208/2015) ha accordato a coloro che avessero trasferito la propria residenza in Italia entro il 31 dicembre 2015 la possibilità di poter optare per il regime fiscale generale quinquennale dedicato ai lavoratori “impatriati”, ovvero di continuare a beneficiare del regime di cui alla L. n. 238/2010, ma solo per il 2016 ed il 2017. Per completezza di informazione si ricorda che le modalità operative di esercizio dell’opzione sono state definite con il Provvedimento del 29 marzo 2016 del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 46244/2016, mentre con d.m. 26 maggio 2016 sono state definite le disposizioni di attuazione dell’agevolazione prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015.

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