Rapporti di lavoro

Piccola solidarietà: il contributo ai lavoratori è soggetto ad Irpef

di Antonio Carlo Scacco

Il contributo corrisposto alle imprese non rientranti nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale che stipulino contratti di solidarietà al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di mobilità exin base all’articolo 24 della legge 223/1991 (cosiddetta piccola solidarietà), è soggetto all'Irpef nella parte destinata ai lavoratori: sono le conclusioni contenute nel parere numero 7 diffuso il 21 luglio dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

Il contributo in esame, corrisposto per un periodo massimo di due anni e pari alla metà del monte ore retributivo non erogato in conseguenza della riduzione dell'orario, viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. E' previsto dal decreto legge 148/1993 (articolo 5 comma 5) ma tale norma è stata da ultima abrogata dal decreto legislativo 148/2015 a partire dal 1° luglio 2016. La legge di Stabilità per il 2016 ne ha tuttavia prorogato gli effetti per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora i contratti medesimi siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016.

La disposizione afferma espressamente che la parte del contributo destinata ai lavoratori non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali. Nessuna specifica disposizione, pertanto, fa riferimento all’imponibilità fiscale, né si rinvengono precedenti amministrativi chiarificatori sul punto. I consulenti, tuttavia, ricostruiscono la tesi della imponibilità richiamando la norma di carattere generale del Tuir (articolo 6, comma 2) secondo la quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, nonché le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Un nozione di “provento” così ampia, prosegue la Fondazione, «da giustificare il mancato richiamo ai fini fiscali della norma in questione», visto che costituisce reddito qualunque somma corrisposta in sostituzione dei redditi.

In aggiunta a ciò, si consideri che il contributo in questione assolve a una funzione analoga a quella assegnata all'integrazione salariale prevista per i contratti di solidarietà disciplinati dalla legge 863/1984 (contratti di tipo A), la cui natura reddituale è fuori discussione. Il compito della prestazione, infatti, è quello di compensare il lavoratore della perdita di retribuzione conseguente alla contrazione della prestazione lavorativa in ragione della diminuzione dell'orario di lavoro.

Infine, si legge nel parere, lo stesso articolo 31 del decreto legislativo 148/2015 ha previsto un analogo trattamento per l'assegno di solidarietà riconducendo la relativa disciplina alla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, inclusa la imponibilità fiscale.

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