Rapporti di lavoro

Invito alla visita ambulatoriale in caso di assenza al domicilio

di Alberto Bosco

A distanza di poco tempo dalle istruzioni diramate circa l'esenzione dall'obbligo di reperibilità per i lavoratori del settore privato, previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, e attuato dal D.M. 11 gennaio 2016 (cfr. circ. 7 giugno 2016, n. 95), l'Inps torna sull'argomento fornendo alcune interessanti precisazioni per quanto concerne, invece, le visite mediche di controllo ambulatoriali. Come noto, l'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (salve le poche eccezioni ammesse) riguarda, nel settore privato, i dipendenti nelle ore comprese tra le 10.00 e le 12.00; nonché tra le 17.00 e le 19.00 di tutti i giorni, inclusi i festivi.
La norma di riferimento è costituita dall'articolo 9 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, il quale dispone che, in caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, il medico deve darne immediata comunicazione all'Inps e rilasciare, possibilmente a persona presente nell'abitazione, apposito avviso recante l'invito a presentarsi al controllo ambulatoriale il primo giorno successivo non festivo presso il gabinetto diagnostico dell'Istituto, ovvero, qualora non sia facilmente raggiungibile, presso il competente presidio sanitario pubblico, secondo quanto indicato nell'avviso stesso, e salvo che l'interessato non abbia ripreso l'attività lavorativa.
Di grande interesse è anche l'articolo 10 del DM 12 ottobre 2000, il quale dispone che:
1) il medico, qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo, deve informarlo che deve eccepire il dissenso seduta stante e, contemporaneamente, lo deve invitare a sottoporsi a visita di controllo, nel primo giorno utile, presso il gabinetto diagnostico della sede Inps interessata, per il giudizio definitivo del coordinatore sanitario;
2) in caso di necessità particolari verifiche sanitarie e/o amministrative, l'Inps può disporre direttamente visite ambulatoriali, avvalendosi dei propri medici.
Ebbene, proprio con riguardo a tali disposizioni l'Istituto, rispondendo alle richieste di chiarimenti avanzate dalle proprie sedi territoriali, ha fornito alcune interessanti precisazioni, che meritano di essere riassunte, ricordando però che la vista ambulatoriale ha non solo lo scopo di verificare l'effettiva sussistenza dell'incapacità lavorativa dell'interessato, ma anche quello di “agevolare” lo stesso lavoratore, il quale – ove si sottoponga a visita ambulatoriale – si vedrà interrompere l'applicazione della sanzione per l'assenza domiciliare non giustificata.
Ebbene, con specifico riferimento ai controlli “in sede”, il provvedimento del quale stiamo dando conto evidenzia che, ove i controlli siano stati richiesti ex art. 10 del DM 12 ottobre 2000, per specifiche espresse esigenze dal datore, occorre una preventiva valutazione da parte dell'Inps volta a verificare l'opportunità di convocare direttamente il lavoratore a visita ambulatoriale, avuto riguardo sia alle esigenze organizzative della Struttura competente che al particolare stato di salute del visitando, avendo quindi cura di accertare, preventivamente, la possibilità per il lavoratore di lasciare il domicilio in relazione alle proprie condizioni di salute.
Venendo alle questioni di maggiore impatto “pratico”, con particolare riguardo alle modalità con le quali l'Istituto notifica al lavoratore l'avviso di convocazione a visita ambulatoriale, in caso di mancato reperimento presso il domicilio, è stato precisato quanto segue:
a) se non è possibile utilizzare il modello VMCD/Ricevuta COD SR.149, che consente la consegna a terzi dell'invito di cui trattasi, il medico, per procedere al controllo con la massima tempestività, deposita l'invito nella cassetta delle lettere presso il domicilio del lavoratore;
L'invito alla visita ambulatoriale va inserito in una busta chiusa all'esterno della quale va trascritto il numero cronologico della notificazione, senza altri segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto; tale numero, insieme al nome del lavoratore va comunicato all'Inps (Inps, circolare 12 settembre 2008, n. 87).
b) tuttavia, alla luce del fatto che tale modalità (ossia l'invito lasciato nella cassetta della posta) non dà certezza circa la ricezione della convocazione da parte dell'interessato, ove si verifichi la mancata presentazione del lavoratore a visita ambulatoriale, la Struttura territoriale, senza sanzionarla come assenza, avuto riguardo alla capienza prognostica, invia un nuovo invito, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
c) infine, invece della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se tale elemento è conosciuto, è possibile che l'invito a presentarsi in ambulatorio sia inviato all'indirizzo di PEC dell'assicurato: in tal caso però occorre verificare l'avvenuta ricezione e conoscenza della comunicazione da parte del lavoratore destinatario.

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