Rapporti di lavoro

Dimissioni telematiche se il socio della coop è anche lavoratore dipendente

di Antonio Carlo Scacco

Il socio lavoratore di coop che recede dalla qualità di socio deve in aggiunta effettuare la trasmissione telematica delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro secondo la nuova procedura: è il contenuto della quarantacinquesima Faq pubblicata sul sito www.cliclavoro.gov.it.

Le conclusioni cui giunge il dicastero del lavoro scaturiscono dalla particolare posizione giuridica del socio lavoratore di cooperativa, regolata dalla legge 142/2001. Stabilisce la norma (articolo 1, comma 3) che tra socio-lavoratore e cooperativa si instaurano due diversi rapporti giuridici: quello associativo e, contestualmente o successivamente, quello di lavoro. Quest'ultimo può essere in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma (compresa quella della collaborazione coordinata non occasionale), con la quale il socio contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

La problematica connessa all'utilizzo della nuova procedura interessa essenzialmente non tanto le dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato (in tal caso l’applicabilità della disciplina delle dimissioni sembra essere pacifica), quanto le dimissioni da socio (con la conseguente estinzione del rapporto di lavoro, in base all'articolo 5 comma 2). In tale ipotesi si è in presenza di una risoluzione automatica del rapporto lavorativo ma pur sempre derivata da una precedente manifestazione di volontà da parte del socio/lavoratore. E poiché la ratio della nuova procedura telematica è rinvenibile nella necessità di evitare una coartazione della manifestazione della volontà del lavoratore attraverso il meccanismo delle “dimissioni in bianco”, ne segue che anche in tale circostanza la nuova procedura risulta pienamente applicabile. E del resto anche la vecchia e abrogata legge 188/2007 contemplava espressamente tale fattispecie nel novero di quelle assoggettate all'obbligo di comunicazione delle dimissioni su appositi moduli. La soluzione ministeriale appare, pertanto, sostanzialmente corretta.

Tuttavia, a un esame più approfondito, rivela alcune omissioni. La procedura telematica di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione telematica in vigore dal 12 marzo, infatti, esclude i collaboratori dal suo perimetro d'azione (la circolare ministeriale 12/2016 al punto 1.1 conferma espressamente che la nuova disciplina riguarda «tutti i rapporti di lavoro subordinato» salvo talune eccezioni che non ricomprendono i rapporti di collaborazione), ponendosi così in soluzione di continuità rispetto alla precedente disciplina incardinata nella legge Fornero (a seguito delle modifiche operate dal Dl 76/2013).

Il rapporto di lavoro del socio con la cooperativa, a mente del già menzionato articolo 1, comma 3, può invece essere stabilito «in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale». Ne segue che la comunicazione telematica delle dimissioni secondo la nuova procedura non si rende necessaria in tutti i casi di recesso del socio (come sembrerebbe di capire dalla Faq), ma solo nei casi in cui il rapporto di lavoro del socio sia di lavoro subordinato (con esclusione, pertanto, delle collaborazioni e degli altri tipi di rapporto lavorativo diversi da quello). Una precisazione ministeriale sul punto sarebbe auspicabile.

Completano il quadro delle Faq ministeriali, la numero 44, che ribadisce la estraneità alle nuove regole dei casi di risoluzione consensuale perfezionati nelle sedi protette e la 46, che fa riferimento a una problematica riscontrata in sede di compilazione del modello telematico. In tale circostanza il sistema richiede se il rapporto di lavoro oggetto delle dimissioni o risoluzione consensuale sia stato instaurato prima o dopo il 2008. Solo in questa ultima evenienza la procedura recupera automaticamente alcuni dati presenti nella comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto. Ma se non vi sono comunicazioni obbligatorie? La Faq suggerisce in tal caso di selezionare l'opzione “Prima del 2008” e compilare manualmente i campi del modello telematico, senza indicare la data di inizio del rapporto di lavoro (il campo non obbligatorio).

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