L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Astensione obbligatoria per maternità

di Alberto Bosco

La domanda

Alla fine dell'astensione anticipata per maternità, se la stessa coincide con la data di inizio di astensione obbligatoria, è necessario trasmettere all'Inps la domanda telematica dell'inizio di congedo di maternità ? Esempio: Fine periodo astensione anticipata 03/04/2016, inizio astensione obbligatoria 03/04/2016.

In assenza di precise disposizioni legislative in materia deve ritenersi che la soluzione al quesito dipenda dal tipo di domanda che è stata presentata. Il periodo di astensione anticipata è maternità a tutti gli effetti e la lavoratrice deve comunque presentare istanza all’Inps (msg. N. 38/2003), allegando il provvedimento di interdizione della DTL. Se la domanda è stata presentata all’Istituto solamente per il periodo di interdizione anticipata è necessaria una seconda domanda per il periodo di astensione obbligatorio (2 + 3 mesi). Invece, se già nell’iniziale domanda è stata inserita l’intera documentazione (provvedimento DTL/ASL e certificato di gravidanza con data del parto presunta) e la richiesta è stata fatta per l’intero periodo (interdizione anticipata e 2 + 3 mesi) non dovrebbe essere necessaria una nuova domanda all’Inps, dato che, in questo caso, l’istituto è in grado di valutare tutta la documentazione e il periodo di astensione legittimamente spettante alla lavoratrice.

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