Rapporti di lavoro

Lavori sotto tensione, possibile il rinnovo delle autorizzazioni

di Luigi Caiazza

Alla scadenza delle prime autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori sotto tensione, il ministero del Lavoro, con la circolare 21/2016 di ieri, fornisce i chiarimenti operativi per i loro rinnovi, definiti d'intesa con il ministero della Salute.

La circolare trova riferimento nell'articolo 82, comma 2, del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), e nel relativo decreto ministeriale di attuazione del 4 febbraio 2011. L'articolo 82 stabilisce che i lavori su parti in tensione debbono essere effettuati da aziende autorizzate a operare sotto tensione, con specifico provvedimento del ministero del Lavoro e che l'esecuzione di tali lavori debba essere affidata a lavoratori abilitati a loro volta dal datore di lavoro e riconosciuti idonei per tale attività.

Il susseguente decreto ministeriale definisce invece i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende in possesso dei requisiti minimi contenuti nell'allegato II dello stesso decreto, nonché la formazione, l'idoneità e l'abilitazione dei lavoratori addetti che operano sotto tensione, su impianti elettrici, cioè, alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.

Poiché l'autorizzazione in questione, secondo quanto stabilito dall'allegato II al decreto ministeriale, ha validità triennale, essa tuttavia può essere rinnovata a seguito di apposita istanza in bollo da spedire, secondo la circolare pubblicata ieri, al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – direzione generale della tutela della condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, divisione III, via Fornovo, n. 8, 00192 Roma , nonché riprodotta su supporto informatico, e inoltrata, altresì, con posta certificata, all'indirizzo di “dgtutela lavoro.div3@pec.lavoro.gov.it”.

L'istanza, a sua volta, dovrà essere corredata:

1. da documentazione riguardante la dichiarazione autocertificata in base al Dpr 445/2000 circa la permanenza di tutte le condizioni che hanno permesso a suo tempo il rilascio dell'autorizzazione in questione;
2. da idonea documentazione attestante l'eventuale aggiornamento formativo periodico quinquennale del personale che opera sotto tensione e della permanenza delle loro abilitazioni alle attività in questione;
3. dalla certificazione relativa ai sistemi di gestione della qualità e della salute e sicurezza sul lavoro, in conformità a quanto stabilito, rispettivamente, dalle norme Uni En Iso 9001:2000 e Bs-Ohsas 18001:2007, in corso di validità;
4. da polizza assicurativa sulla responsabilità civile con massimali non inferiori a 5 milioni di euro per anno e non inferiori ori a 3 milioni di euro per sinistro, per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività connesse all'autorizzazione.
Analoga istanza, anch'essa in bollo, secondo le stesse modalità sopra indicate, dovrà essere prodotta, alla scadenza del triennio, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alla formazione del personale che opera sotto tensione.

La domanda dovrà contenere, altresì, la certificazione relativa al sistema di gestione ed al personale docente, in conformità a quanto stabilito, rispettivamente, dalle norme Uni en Iso 9001:2000 e Uni Cei En Iso/Iec 17024, in corso di validità.


Sanzioni
Per le attività sotto tensione come sopra individuate, effettuate prive di autorizzazione in corso di validità, sono previste le sanzioni, a carico del datore di lavoro o del dirigente, dell'arresto da 3 a 6 mesi o dell'ammenda da 2.740,00 a 7014,40 euro.

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