Rapporti di lavoro

Trasferta non conforme sul libro unico del lavoro sanzionabile se modifica l’imponibile contributivo

di Iunio Valerio Romano

Con nota protocollo 1885 del 14 giugno 2016, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la non conforme registrazione della voce “trasferta” può integrare la condotta prevista dall'articolo 39, comma 7, del Dl 112/2008, come modificato dall'articolo 22 del Dlgs 151/2015, tutte le volte in cui l'organo ispettivo accerti una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto riportato sul Lul e sempre che l'erronea scritturazione del dato abbia determinato l'effetto di una differente quantificazione dell'imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, comma 5, del Dpr 917/1986. Tale difformità, peraltro, si configura nel caso in cui la trasferta non sia stata di fatto effettuata, ovvero la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con ciò perseguendo un intento elusivo.

Il caso – L'intervento del ministero discende da un richiesta di parere in ordine al regime sanzionatorio applicabile in caso di disconoscimento della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta e, prendendo le mosse dalla novità contenuta nell'articolo 22 del Dlgs 151/2015, che ha ribadito come l'infedele registrazione si riferisca alle scritturazione dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate, dopo avere richiamato orientamenti già espressi in passato (circolare 20/1998 del ministero e interpello 47/2011), ha evidenziato come la ratio della norma sia collegare la reazione punitiva alle ipotesi di sostanziale e reale incidenza della condotta illecita sui profili di tutela dei lavoratori (circolare 26/2015 e vademecum 5/12/2008, sec. c - n. 6). Ciò che viene sanzionato è la difformità tra i dati registrati e il quantum della prestazione resa o l'effettiva retribuzione o compenso corrisposto (circolare 2/2012).
Alla luce di ciò, la violazione non si configura nel caso di mancata corresponsione di somme previste dal contratto, ovvero nel caso di riqualificazione del rapporto di lavoro.

Conclusioni – In virtù delle indicazioni fornite dal ministero, l'infedele registrazione sul Lul può essere contestata nel caso in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera, sia in ordine ai dati meramente quantitativi (per esempio differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro, compresa l'indicazione dei riposi effettivamente goduti), sia in ordine ai dati qualitativi non inerenti alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, ma alla scritturazione sul Lul di una causale o titolo fondante l'erogazione economica, che non trovi riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.
Pertanto, nel caso prospettato della trasferta, la violazione può essere contestata nell'ipotesi in cui la stessa non sia stata di fatto effettuata, ovvero occulti emolumenti dovuti ad altro titolo o, ancora, allorquando implichi l'erogazione di somme destinate a compensare prestazioni lavorative che, essendo rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime individuato dall'articolo 51, comma 6, del Dpr 917/1986. Ciò anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che evidenziano la differente natura tra le somme erogate per compensare il lavoratore dal temporaneo disagio derivante da una prestazione resa fuori sede (restitutoria) e quelle, esclusivamente retributive, riconosciute al cosiddetto trasfertista (Cassazione 27826/2009; 3066/2016; 5289/2014).

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