Rapporti di lavoro

Il diritto alla disconnessione nel lavoro agile

di Antonio Carlo Scacco

Il diritto alla disconnessione si configura come il diritto di non utilizzare le apparecchiature che servono allo svolgimento agile della prestazione lavorativa senza che da ciò possano derivare effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro. In Europa si segnalano alcune buone prassi già consolidate: il Syndicat des sociétés d'ingénierie et de conseil et des bureaux d'études ha raggiunto un accordo per evitare messaggi di posta elettronica dopo le 18 e durante i weekend.
In Francia, dopo anni di dibattito, il diritto alla disconnessione è stato introdotto nella proposta di legge del 18 febbraio 2016 intitolata “Les nouvelles protections pour les entreprises et les salariés”. Il rapporto Mettling, consegnato al Ministro del lavoro francese e contenente una analisi sugli effetti della rivoluzione digitale sulle relazioni di lavoro , sostiene, alla raccomandazione 19, che l'accesso alle informazioni disponibile ovunque, in qualsiasi momento, e per tutti, può determinare un rischio di sovraccarico cognitivo ed emotivo (cd. eccesso di burn-out), con conseguente stanchezza ed eccitazione. Il rapporto di lavoro nell'era della trasformazione digitale si trasforma profondamente perché diventa, al tempo stesso, tempo di decisione, di riflessione e di azione. Quindi al diritto alla disconnessione, il Rapporto suggerisce di affiancare anche un dovere alla disconnessione (Préconisation n°19 : Compléter le droit à la déconnexion par un devoir de déconnexion), da intendersi come dovere di ciascun lavoratore di disconnettersi ove sia a rischio il suo equilibrio psicofisico (ma il Rapporto non trascura l'impegno aziendale, che dovrà attuarsi in varie forme: sensibilizzazione e formazione, chiusura dei server, netta separazione degli indirizzi mail e dei numeri di telefono aziendali da quelli personali ec.). In aggiunta il progetto di legge prevede un diritto alla disconnessione da negoziare annualmente; ove l'accordo non sia raggiunto la decisione è affidata discrezionalmente al datore di lavoro.
Nel progetto di legge governativo AS 2233 manca qualsiasi previsione di un diritto alla disconnessione, differentemente da quanto accade nel disegno di legge AS 2229. Quest'ultimo prevede, all'articolo 3 co. 7, il diritto alla disconnessione da parte del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro autorizzate dal medico del lavoro, nonché delle eventuali fasce di reperibilità (ricordiamo che a mente dell'articolo 2 co. 2, queste ultime devono essere indicate nell'accordo individuale a pena di nullità), senza che questo possa comportare, di per sé, effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

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