L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Limite di ore ordinarie lavorabili per cigo

di Marrucci Mauro

La domanda

Buongiorno, in riferimento al D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148, ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art.12, comma 5, in cui si precisa che "...non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile...", si prendono in considerazione le ore autorizzate dall'Inps o quelle effettivamente utilizzate a prescindere da quante ore sono state richieste in fase di domanda? Le domande di Cigo dovranno essere il più precise possibili in riferimento alle ore che si richiedono o non incide il numero di ore autorizzate nel calcolo dei limiti di utilizzo della Cigo? Grazie.

L’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015, in ossequio al principio e criterio direttivo stabilito dalla legge delega relativo alla revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento, ha introdotto la rilevante novità secondo la quale, entro i limiti massimi di durata della CIGO, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale. Dal dettato normativo, così come si evince anche al paragrafo 2.3 della circolare INPS n. 197/2015, non si ricava quindi alcun riferimento alle ore effettivamente utilizzate. Ne rileva quindi che sono le ore autorizzate – e non quelle effettivamente utilizzate – a non poter eccedere il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda. La valutazione preliminare sulle ore effettivamente necessarie assume pertanto una rilevanza sostanziale in quanto condiziona il numero delle ore da autorizzare e, di conseguenza, quanto previsto dalla disposizione richiamata. Questo significa – per mero caso di scuola - che ove il datore, in seguito a specifica richiesta, fosse autorizzato per un numero di ore pari a un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (calcolate con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale) e di tale autorizzazione utilizzasse soltanto alcune ore, avrebbe comunque esaurito il plafond disponibile non potendo effettuare ulteriori richieste per l’arco di osservazione temporale considerato.

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