L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Coesistenza tra lavoro autonomo e lavoro dirigenziale

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Può il soggetto già assunto a tempo pieno in altra società del gruppo svolgere le funzioni di direttore generale con contratto di lavoro autonomo? Lo stesso non è presente nel CDA di nessuna delle due aziende. Quali eventuali aspetti di criticità sotto il profilo delle responsabilità sia del soggetto interessato a svolgere funzioni di direttore generale che dell'azienda si configurerebbero?

Sulla astratta configurabilità di un rapporto di lavoro a contenuto dirigenziale con un contratto di lavoro autonomo si è espresso favorevolmente il Minlav nella nota 13 febbraio 2009, n.8 (prot. n. 25/I/0002207). La fattispecie riguardava specificamente l'incarico di direzione amministrativa di un ente di ricerca/fondazione universitaria con personalità giuridica di diritto privato a mezzo di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La nota ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui qualsiasi attività lavorativa può dar luogo ad un rapporto di lavoro o subordinato o autonomo, a seconda che ricorra o meno l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare della parte datrice di lavoro, estrinsecantesi non già in semplici direttive, ma in specifici ordini e in un'assidua opera di vigilanza e di controllo sull'esecuzione della prestazione. Pertanto non è “incompatibile il ricorso al lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, con un incarico che determini l'esercizio di poteri direttivi e di spesa ove tali poteri risultino, anche dalla configurazione operata dalle parti nel regolamento contrattuale, funzionali all'esecuzione dell'incarico e compatibili, quanto al loro concreto esercizio, con la scelta di ricorrere alla modalità autonoma di esecuzione della prestazione.”. Sotto il profilo delle responsabilità, a parte specifiche incompatibilità inerenti alle peculiari funzioni espletate o ad eventuali clausole presenti nel contratto individuale o collettivo, la principale norma di riferimento è quella contenuta nell’articolo 2105 c.c. (obbligo di fedeltà) secondo cui Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (ma trattandosi di società dello stesso gruppo il rischio di una violazione della norma pare attenuato

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