Rapporti di lavoro

Unioni civili e convivenze di fatto: effetti sul diritto del lavoro

di Pietro Gremigni

La maggior parte degli istituti del diritto del lavoro e della previdenza si potranno applicare in caso di unioni civili, a differenza di chi invece è soggetto alle semplici convivenze di fatto.
E' questo l'effetto che scaturirà una volta entrata in vigore la legge approvata pochi giorni fa in Parlamento e che delinea un assetto giuridico per le coppie omosessuali che sono parte di un'unione civile e appresta una tutela minima alle coppie conviventi di fatto.
In attesa dell'entrata in vigore delle relative norme, analizziamo gli effetti che si produrranno nel rapporto di lavoro e nella sfera previdenziale, cominciando a delineare la differenza tra i due istituti che si affiancano al matrimonio per quanto concerne la regolamentazione giuridica dei rapporti tra persone legate da un vincolo affettivo:

1) l'unione civile costituisce il legame tra due persone dello stesso sesso unite civilmente mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile sulla base di un legame affettivo stabile con reciproca assistenza morale e materiale (articoli da 1 a 34 della legge);

2) la convivenza di fatto è il rapporto tra due persone eterosessuali o omosessuali non unite civilmente né in matrimonio, ma da uno stabile legame affettivo di coppia con vincolo di reciproca assistenza morale e materiale (articoli da 36 a 65 della legge).


Estensione dei diritti coniugali - La norma chiave ai nostri fini è l'articolo 1, comma 20, in base al quale, al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Le norme del codice civile invece in cui compaiono gli stessi termini non sono automaticamente applicabili, ma solo quelle che la legge in questione richiama espressamente».
Tale estensione non riguarda, però, i conviventi di fatto.


Unioni civili - Vediamo i principali effetti di tale estensione riferita ad alcune norme di legge, con riserva di accertarne la portata per gli atti regolamentari e per le norme dei contratti collettivi.
La coppia omosessuale potrà, pertanto, godere di una serie di vantaggi legati ai diritti del lavoratore coniugato in matrimonio e in particolare:
1) in caso di morte del prestatore di lavoro le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile (indennità sostitutiva del preavviso e del Tfr);
2) in materia di Tfr la legge richiama espressamente l'articolo 12 bis della legge 898/1970 sul divorzio, cosa che comporta il diritto di uno dei due partners titolare dell'assegno di mantenimento al 40% del Tfr percepito dall'altra parte in caso di cessazione del rapporto di lavoro in relazione a quanto maturato durante l'unione civile;
3) il diritto al congedo assimilabile a quello matrimoniale con in medesimi effetti anche economici;
4) il diritto ai permessi della legge 104/1992 per assistenza al partner disabile e al congedo di 3 giorni per lutto o per grave infermità dell'altra parte;
5) la facoltà di revocare il consenso alle clausole elastiche per assistere il partner affetto da patologie oncologiche;
6) la priorità nel diritto di trasformazione del rapporto in part time nello stessa situazione indicata al punto precedente;
7) il diritto di convalida delle dimissioni rese dal lavoratore da quando costituisce un'unione civile fino ad un anno dopo;
8) nullità del licenziamento intimato in concomitanza con l'unione civile;
9) dal punto di vista previdenziale la coppia unita civilmente costituisce nucleo ai fini della spettanza del relativo assegno familiare, così come spetta la rendita Inail in caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro, nonché la pensione ai superstiti in caso di morte del pensionato o del lavoratore assicurato;
10) dal punto di vista fiscale spettano le detrazioni familiari in presenza delle condizioni di legge.


Convivenza di fatto - Il rapporto di coppia non formalizzato nell'ambito di un'unione civile (né con il matrimonio) non fa sorgere in capo ai due partners i diritti a cui abbiamo fatto cenno, salvo l'ipotesi in cui venga tra i due costituita un'impresa familiare.
In questo caso il nuovo articolo 230 ter del codice civile, introdotto dal comma 46, stabilisce che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
A questo punto occorrerà capire se a tale tutela economica si potrà aggiungere quella previdenziale di regola spettante ai collaboratori familiari iscrivibili alle gestioni artigiani e commercianti dell'Inps in quanto facenti parte di un'impresa familiare. Dovremo attendere le successive determinazioni dell'Inps.

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