Rapporti di lavoro

Detassazione al via: pubblicato il decreto attuativo

di Matteo Ferraris

Con oltre un mese di ritardo rispetto alla firma, trova piena efficacia il decreto 25 marzo 2016 che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata. Il decreto è stato pubblicato ieri, 16 maggio, sul sito del ministero del Lavoro, sezione “pubblicità legale” e da tale data decorrono gli effetti procedimentali, in particolare per fare valere la tassazione agevolata per i contratti collettivi validi nell'anno 2015 e i cui premi siano stati erogati dal 1° gennaio 2016.

Il decreto approva un nuovo sistema di monitoraggio fondato su una comunicazione tempestiva e rituale che prevede un sistema (anche) online di classificazione che integra e specifica i criteri di misurazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto; tale integrazione si fonda su una serie di drivers facilmente riscontrabili che associano, oltre ai consueti parametri di efficienza quantitativa, quelli di flessibilità dell'organizzazione e dell'orario di lavoro ovvero di rispetto dell'orario di lavoro (molto interessante è, ad esempio, l'indicatore della riduzione del tasso di assenteismo che, verosimilmente, soppianta il consueto premio-presenza), quelli connessi alla velocità di processo e quelli funzionali alla sicurezza sul lavoro (“riduzione infortuni”); l'elenco non è limitato, potendo essere integrato con ulteriori fattispecie lasciate alla libera individuazione delle parti nel rispetto dei criteri indicati al secondo comma dell'articolo 2 del decreto.

Ultimati tali aspetti procedurali si potranno applicare le nuove misure, benchè sia annunciata la (consueta) circolare congiunta da parte del ministero del Lavoro e dell'agenzia delle Entrate che presumibilmente istruirà gli aspetti di maggiore innovazione della nuova detassazione.

Prima di procedere al commento del decreto, è bene ricordare che:
- la normativa delinea uno strumento definitivo nell'ordinamento, ciò consente di operare una pianificazione di medio periodo, diversamente da quanto avvenuto tra il 2008 e il 2014 in cui le misure erano sperimentali e mutevoli;
- la normativa ha il pregio di poter essere ulteriormente agevolata qualora in luogo del premio in denaro il lavoratore richieda l'applicazione di una delle misure di cosiddetto welfare aziendale che il datore di lavoro abbia deciso di attivare in azienda;
- la normativa ha esteso in modo significativo la platea dei beneficiari e agevola i soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro (per la verifica relativa all'anno 2016 si deve controllare la casella 1 della CU2016); l'imposta sostitutiva agevolata (10%) si applica sui premi sino a 2000 euro (sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro»).

Evidenziamo, ora, schematicamente le parti più significative del provvedimento:

1) il decreto fissa i criteri per misurare gli obiettivi indicati dalla legge (produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione); per quanto l'approccio terminologico possa affermare un tendenziale approccio incrementale, si ritiene che i miglioramenti e gli incrementi debbano essere endogeni al contratto collettivo (vale a dire connessi agli obiettivi dichiarati nel contratto) attraverso, ad esempio, premi variabili e graduati rispetto a diversi livelli di obiettivi predeterminati;

2) le nuove regole si applicano ai nuovi premi; se però nel 2016 sono corrisposti premi riferiti al 2015 la detassazione compete se sono rispettati i criteri generali sanciti dalla legge. In tale caso, occorrerà notificare al ministero del Lavoro il relativo contratto collettivo entro 30 giorni decorrenti dal 16 maggio;

3) circa i criteri di misurazione, il decreto innovativamente propone una serie di opzioni da dove è possibile selezionare criteri quantitativi (aumento della produzione, risparmi dei fattori produttivi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi), ovvero interventi più qualitativi come la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario e il ricorso al lavoro agile (smart working); non si tratta di una lista chiusa posto che è sempre disponibile l'opzione residuale (“altro”); si badi che la verifica deve essere obiettiva e fondarsi su indicatori numerici espressamente indicati nell'accordo;

4) l'attività di misurazione delle performances, richiesta dal decreto, non costituisce un'innovazione rappresentando l'attività terminale determinata dal contratto, appena precedente alla liquidazione del risultato economico ad essa correlato; è, invece, innovativo il vincolo imposto dal decreto al criterio temporale da adottare per la misurazione che può essere libero ma deve avvenire rispetto ad un periodo definito dall'accordo che deve essere congruo;

5) circa la detassazione delle forme di partecipazione agli utili dell'impresa, il decreto chiarisce che l'espressione adottata dalla legge (“somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa”) identifica gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile. Si evidenzia che questo costituisce un macroobiettivo distinto rispetto agli obiettivi generali dell'agevolazione, che dovrebbe comportare la compilazione della sezione 7 del modello. Utilizziamo il condizionale perché il piano sembra adattarsi meglio alla fattispecie indicata nell'articolo 4 del decreto inerente il coinvolgimento paritetico che dovrebbe costituire fattispecie autonoma e distinta rispetto alla partecipazione agli utili.

Circa l'incremento dell'importo premiale a 2.500 euro in presenza di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, il decreto all'articolo 4 stabilisce che il maggiore limite si applica qualora i contratti collettivi di lavoro prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano:

- che stabilisca, a mero titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;

- che prevede strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie, nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Non costituiscono strumenti e modalità utili al fine dell'incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione. Il comunicato stampa del Mef limita l'applicabilità dell'articolo 4 del decreto ai soli premi di risultato: a nostro giudizio sono agevolate anche le forme di partecipazione agli utili.

6) premi e welfare aziendale: il decreto disciplina l'erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale. Con tale definizione ci si riferisce, in particolare, alle fattispecie indicate alle lettere f), f-bis), f-ter), dell'articolo 51, Tuir. L'articolo 6 del decreto attua il nuovo comma 3-bis dell'articolo 51, Tuir che consente di utilizzare il voucher per erogare beni e servizi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.
Il voucher è un documento di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale. Il decreto precisa che esso:

- deve essere nominativo;

- non può essere utilizzato da persone diverse dall'avente diritto;

- non può essere monetizzato o ceduto a terzi;

- deve dare diritto ad una sola prestazione, servizio o bene.
Si segnala che, qualora il lavoratore opti per la fruizione di servizi o beni di cui ai commi 2 e 3 del richiamato articolo 51 in luogo del premio di rendimento, il valore di detti beni e servizi non è soggetta all'imposta sostitutiva del dieci per cento. Su questo tema è opportuno leggere con attenzione le indicazioni che saranno contenute nella futura circolare. Il welfare aziendale rappresenta la maggiore innovazione del reddito di lavoro dipendente su cui è immaginabile che l'agenzia delle Entrate intenda fornire istruzioni che muovendo dallo specifico caso possano avere una più ampia applicazione operativa.

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