Rapporti di lavoro

Cittadini emigrati, nuovi criteri di statisticazione per i patronati

di Andrea Costa

La circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 18/2016 ha individuato le nuove modalità di statisticazione degli interventi di patrocinio a beneficio dei cittadini emigrati.

Con la legge 30 marzo 2001, n. 152 è stata definita la disciplina applicabile agli istituti di patronato e di assistenza sociale, il cui articolo 13 ne ha individuato le modalità di finanziamento, da corrispondersi sulla base della valutazione dell'attività e dell'organizzazione. Con specifico riferimento all'attività svolta in favore dei cittadini emigranti, le modalità di statisticazione sono state stabilite dall'articolo 3, comma 3, del decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi del quale:
a) gli interventi per l'ottenimento di prestazioni autonome a carico degli istituti assicuratori esteri sono riconosciuti all'ufficio dell'istituto di patronato all'estero incaricato della trattazione da parte di una sede italiana, anche se inoltrate dalla stessa attraverso un istituto assicuratore italiano;
b) gli interventi in convenzione internazionale, per i quali sia richiesto l'interessamento di una sede di un paese estero, sono riconosciuti alla sede italiana per la parte italiana e alla sede estera per la parte estera;
c) gli interventi di sedi estere che coinvolgano altre sedi estere sono riconosciuti ad entrambe le sedi se le stesse hanno contribuito, ciascuna per la parte di propria competenza, alla definizione dell'intervento.

Riguardo al punto a), la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 5 del 18 marzo 2010 – confermata dalla successiva circolare n. 1 del 25 gennaio 2012 – consentiva ai patronati di poter adottare il cosiddetto Modello di comportamento, che consentiva di scegliere la struttura territoriale cui attribuire il punteggio relativo a vari interventi. Ai fini di una maggiore trasparenza e omogeneità delle rilevazioni, la circolare in commento non consente più di poter optare per tale Modello; pertanto, con riguardo alle attività il cui mandato di patrocinio decorre dal 10 maggio 2016:
- gli interventi per prestazioni autonome a carico degli Enti assicuratori esteri devono essere sempre trattati dall'ufficio dell'Istituto di patronato ubicato nello Stato estero interessato, anche se acquisiti dalla sede italiana. Quest'ultima è competente della trattazione della pratica unicamente nel caso in cui sia assente la sede estera;
- gli interventi per prestazioni autonome a carico di Enti assicuratori italiani devono essere sempre trattati dalla sede italiana, anche se acquisiti dalla sede estera;
- gli interventi in convenzione internazionale sono riconosciuti dalla sede italiana – per la parte italiana – e dalla sede estera – per la parte estera – indipendentemente dall'ufficio che ha acquisito il mandato di patrocinio;
- gli interventi delle sedi estere che coinvolgono altre sedi estere sono riconosciuti da ciascuna sede estera in pro-rata secondo la normativa del Paese in cui è ubicata. Nel particolare caso in cui non siano presenti sedi del patronato in uno o più degli Stati coinvolti, i pro-rata relativi vengono attribuiti alla sede estera che ha acquisito il mandato di assistenza.

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