Rapporti di lavoro

L’indennità per parto fortemente prematuro e la sospensione del congedo

di Antonio Carlo Scacco

La circolare Inps 69 del 28 aprile 2016 ha dettato le istruzioni operative per il calcolo della indennità di maternità relativamente ai giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi normalmente coperti a seguito di parto “molto” prematuro, nonché nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato. La diffusione delle istruzioni si è resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 80/2015 al T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. 151/2001), previste sperimentalmente per il solo 2015 (dal 25 giugno) ma applicabili anche agli anni successivi a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 148/2015.

Il congedo post-partum nel caso di parto fortemente prematuro
La novella interessa i parti cd. “fortemente prematuri” delle lavoratrici dipendenti e delle iscritte alla gestione separata, ossia i parti che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto. Mentre precedentemente in tali casi si prevedeva un congedo di maternità decorrente dal giorno del parto pari a cinque mesi, attualmente si aggiungono ai normali 3 mesi post-partum tutti i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto. La disciplina è, pertanto, migliorativa perché la neo mamma può godere di un congedo più lungo.

Per es. se il parto fortemente prematuro avviene in data 30 giugno 2016 (la data del parto presunto è al 20 settembre 2016), ossia prima dei due mesi ante-partum (decorrono dal 20 luglio), il congedo di maternità dura: 3 mesi post-partum ( dal 30 giugno al 30 settembre 2016) + i 19 giorni intercorrenti tra il giorno successivo la data effettiva ed il giorno precedente la data presunta del parto (1 luglio – 19 settembre) + 62 giorni relativi ai due mesi ante partum (dal 20 luglio al 19 settembre).

E' bene ricordare che anche in caso di parto fortemente prematuro la domanda di maternità va corredata con il certificato medico attestante la data presunta del parto. Inoltre la nota dell'Istituto precisa che gli ulteriori periodi riconosciuti alle lavoratrici madri nei casi di parto fortemente prematuro influiscono anche sulla durata del congedo di paternità.
Per i parti verificati prima del 25 giugno 2015 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 80/2015), e il cui congedo post partum non si era ancora concluso a tale data, è possibile riconoscere l'indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo, a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili, eventualmente anche ad altro titolo (congedo parentale, ferie ec.)
In questi casi:
- se il datore ha conteggiato il congedo post partum tenendo conto non solo dei due mesi ante partum, ma anche degli altri giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data di inizio del congedo ante partum, può portare a conguaglio le indennità anticipate per tutto il periodo di congedo concesso alla lavoratrice;
- se invece il congedo post partum è stato determinato in base alle vecchie regole, oppure tenendo conto solo dei giorni di congedo obbligatorio non fruiti nell'ante partum (due mesi ante partum più eventuali giorni di interdizione anticipata), è possibile, a domanda dell'interessata, un ricalcolo dell'indennità tenendo conto anche dei giorni inizialmente non conteggiati.

Per esempio:
-il parto fortemente prematuro è avvenuto in data 1 aprile 2015
-data presunta parto 23 giugno 2015 (quindi data inizio ante partum 23 aprile 2015)
-congedo fruito secondo le vecchie regole, ossia cinque mesi post-partum, dal 1 aprile 2015 al 1 settembre 2015
-congedo parentale richiesto dalla lavoratrice senza soluzione di continuità rispetto al congedo di maternità dal 2 settembre 2015 al 30 ottobre 2015

La lavoratrice interessata ha la possibilità di chiedere il congedo di maternità anche per gli ulteriori 21 giorni ( da 2 aprile 2015, giorno successivo al parto, al 22 aprile 2015, giorno precedente l'inizio dell'ante partum). Tale periodo andrà ad incidere sul periodo che va dal 2 settembre 2015 al 22 settembre 2015 (giorni in cui la lavoratrice si è effettivamente astenuta dal lavoro perché in congedo parentale).

Per conguagliare le indennità anticipate alla lavoratrice dal datore relativamente al periodo di congedo post partum aggiuntivo dovrà essere valorizzato:
- nell'elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale “L063” avente il significato di “indennità di congedo maternità parto prematuro D.Lgs n.80/2015”;
-nell'elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.
Si utilizzano i consueti codici causale per il conguaglio delle indennità anticipate dal datore di lavoro relative al periodo ordinario di congedo, ossia data parto + 3 mesi dopo il parto + il numero di giorni relativi ai 2 mesi ante partum in base alla data presunta del parto.
Nei casi in cui l'Inps eroga direttamente l'indennità di maternità (lavoratrici iscritte alla gestione separata, operaie agricole, lavoratrici dello spettacolo saltuarie o con contratto a termine o a prestazione, lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, lavoratrici disoccupate e sospese dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni), le interessate possono richiedere l'indennità di maternità per gli ulteriori giorni eventualmente spettanti secondo le nuove regole. Anche in questo caso si richiede che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dall'attività lavorativa anche negli ulteriori giorni indennizzabili. La domanda va presentata dalla lavoratrice stessa alla Sede INPS competente, oppure inoltrata alla Sede tramite PEC ovvero con raccomandata A/R, richiamando il numero di protocollo della domanda di maternità on line.
In attesa della implementazione della procedura telematica, la domanda di maternità per i parti fortemente prematuri si gestisce come segue:


Domande presentate on line fino al 28 aprile 2016 (data di pubblicazione della circolare 69/2016):
La domanda per l'eventuale ricalcolo dell'indennità si presenta alla Sede competente, oppure si inviare a mezzo PEC o racc.ta A/R

Domande presentate dopo il 28 aprile 2016 e fino al rilascio degli aggiornamenti della procedura telematica:
La domanda è cartacea (mod. SR01) e si presenta, con il certificato medico di gravidanza, alla Sede competente, oppure si invia a mezzo racc.ta A/R

Domande presentate dopo il rilascio della procedura telematica:
Domanda esclusivamente on line


Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato
Grazie al nuovo articolo 16-bis del T.U. inserito dal decreto legislativo 80/2015, la madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata può optare per la sospensione del congedo di maternità dopo il parto qualora il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata a prescindere dal motivo del ricovero del neonato, sempre subordinatamente alla compatibilità delle condizioni di salute con la ripresa del lavoro. Analoghe condizioni si osservano in caso di congedo di paternità del padre lavoratore dipendente o iscritto alla gestione separata (in questo ultimo caso si escludono adozioni e affidamenti).
La facoltà è esercitabile anche in caso di ricovero di minore adottato/affidato ma solo per le lavoratrici dipendenti (sono escluse quelle iscritte alla gestione separata). E' possibile optare per la sospensione del congedo post partum una sola volta per ogni figlio, rinviando la fruizione del congedo obbligatorio a partire dalla data delle dimissioni del bambino, oppure da data antecedente comunicata dalla lavoratrice. Per fruire della sospensione la lavoratrice deve comprovare al datore di lavoro l'avvenuto ricovero del neonato nella struttura pubblica o privata e produrre l'attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell'attività lavorativa. Tale attestazione, evidentemente, serve a superare il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro durante il congedo di maternità (sanzionato penalmente).
Successivamente la lavoratrice madre comunica al datore la data a partire dalla quale fruirà del congedo (eventualmente residuo). Tale data non può essere superiore a quella del giorno in cui il figlio è stato dimesso dalla struttura. Se il congedo parte oltre la data di dimissioni, il congedo residuo si conteggia a partire dalla data delle dimissioni con indennizzo dei soli giorni di effettiva astensione dal lavoro.
La lavoratrice dovrà inoltre inviare tempestivamente (prima della sospensione) alla Struttura territoriale INPS, che ha in carico la domanda di maternità:
ouna comunicazione contenente la data di sospensione del congedo di maternità e la data di ripresa del congedo residuo;
ola dichiarazione di responsabilità di aver comprovato al datore di lavoro il ricovero del figlio presso struttura sanitaria pubblica o privata e di avergli consegnato preventivamente l'attestazione medica
ola dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino.
Nella circolare 69 è allegato un modello di comunicazione (allegato 1).
Contribuzione figurativa
Per i periodi di congedo relativi a parti fortemente prematuri occorre dare nel flusso Uniemens separata evidenza. A tal fine:
-il datore di lavoro dovrà valorizzare il periodo di congedo post partum aggiuntivo (dal giorno successivo al parto al giorno precedente l'inizio dei due mesi ante partum) con il nuovo <CodiceEvento> “PAP” avente il significato di “periodi di congedo maternità parto fortemente prematuro D.Lgs n.80/2015”;
-le settimane in cui si colloca l'evento PAP saranno valorizzate con “tipo copertura” 1 “Totalmente NON retribuita” o 2 “Parzialmente retribuita”;
-l'elemento <DiffAccredito> conterrà la “retribuzione persa” nel mese riferita al totale dei giorni PAP fruiti;
-nell'elemento <Giorno> interessato dall'evento dovranno essere fornite le seguenti precisazioni utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto:
- Elemento <Lavorato> = N
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = PAP

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