Rapporti di lavoro

Dimissioni e risoluzione consensuale: dal 12 marzo la procedura Fornero in soffitta

di Antonio Carlo Scacco

La vecchia procedura in materia di dimissioni prevista dalla legge Fornero (articolo 4, comma 17-23 bis, della legge 92/2012) non è più applicabile in quanto abrogata, a far data dal 12 marzo scorso, anche per le ipotesi di dimissioni e risoluzione consensuale espressamente escluse dalla nuova procedura telematica: è il contenuto della Faq n. 39 diffusa ultimamente sul sito www.cliclavoro.gov.it . L'articolo 26 del decreto legislativo 151/15, nel dettare una nuova ed esclusiva procedura di presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, aveva previsto l’abrogazione delle corrispondenti norme della legge Fornero a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata del vigore del decreto ministeriale contenente le modalità attuative (tecniche ed operative) della nuova disciplina, ossia dal 12 marzo 2016. Tale abrogazione riguarda anche i rapporti espressamente esclusi dalla applicazione delle nuova procedura, riepilogati nella circolare Minlav n. 12/2016: i rapporti di lavoro domestico, i casi in cui il recesso interviene nelle sedi cosiddette “protette” (commissioni di certificazione, sedi sindacali, ecc.), il recesso durante il periodo di prova, le dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, i rapporti di lavoro marittimo. A tali casi di esclusione si aggiungono le dimissioni/risoluzioni consensuali presentate nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e quelle relative a rapporti di collaborazione (nella precedente legge Fornero soggetti , invece, alla procedura di convalida). Sul punto è opportuno ricordare le indicazioni fornite dalla Faq n. 7 circa il caso in cui le dimissioni siano state presentate antecedentemente al 12 marzo 2016 ma la cessazione del rapporto avvenga in data successiva per effetto della decorrenza del preavviso. In tal caso, avvertono i tecnici del Ministero, non si applica la nuova procedura ma la vecchia normativa Fornero dal momento che il decreto ministeriale ha disciplinato le modalità di comunicazione delle dimissioni con specifico riferimento al momento di manifestazione della volontà e non a quello della cessazione del rapporto.
Una precisazione, infine, sull'obbligo di rispettare la nuova procedura telematica per le dimissioni o risoluzioni consensuali relative a rapporti di lavoro instaurati all'interno delle strutture di detenzione: l'obbligo sussiste, si legge nella Faq 40, ma il dipendente detenuto può delegare l'assistente sociale presente presso la casa circondariale a rappresentarlo presso un soggetto abilitato.

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